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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37811/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente censura la pronuncia predibattimentale di proscioglimento per intervenuta prescrizione emessa in appello senza il necessario contraddittorio in udienza, denunciando violazione di norme processuali a pena di nullità (art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.) e norme procedurali richiamate (art. 601 commi 3 e 5, art. 429 cod. proc. pen.), nonché omissione del contraddittorio ex art. 111 Cost.. Sostiene l'abnormità del provvedimento per mancato confronto con le parti prima della deliberazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello, che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione emessa de plano e inaudita altera parte, fosse viziata da nullità insanabile per violazione delle garanzie del contraddittorio. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite e, soprattutto, la pronuncia della Corte Costituzionale n.111/2022 che ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione dell'art. 568, comma 4 c.p.p. che impediva all'imputato di proporre ricorso per cassazione in tali casi. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Venezia per il giudizio nel rispetto del contraddittorio e delle eventuali opzioni dell'imputato (es. rinuncia alla prescrizione o richiesta di formula più liberatoria)

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Violazioni delle norme procedurali previste a pena di nullità determinano nullità assoluta del provvedimento; la sentenza predibattimentale di proscioglimento emessa senza contraddittorio rientra in tali ipotesi

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di nullità e loro sanabilità; la giurisprudenza considera talune nullità insanabili se violano regole fondamentali del contraddittorio

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato come parte delle norme procedurali che regolano il giudizio d'appello e il procedimento; la violazione dei suoi commi è stata indicata a sostegno della nullità per carenza di contraddittorio

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Norma ricollegata alle formalità procedurali dell'udienza; citata a titolo di norme di garanzia processuale che esigono il confronto tra le parti

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Norma che concerne le pronunce di proscioglimento; richiamata nel dibattito giurisprudenziale sull'ammissibilità di proscioglimenti predibattimentali in appello

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede la formula di merito che la Corte di cassazione può adottare quando risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato; in passato è stata indicata come possibile alternativa alla nullità, ma l'odierna interpretazione richiede rispetto del contraddittorio

  • art. 568 cod. proc. pen.

    L'interpretazione che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale n.111/2022; ciò ha aperto la possibilità di impugnare tali pronunce

  • Cost. art. 24

    Richiama il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti; usato dalla Corte Costituzionale per giustificare la dichiarazione di incostituzionalità dell'interpretazione restrittiva dell'art. 568 c.p.p.

  • Cost. art. 111

    Garantisce il contraddittorio e il giusto processo; la Corte ha ritenuto che la pronuncia predibattimentale senza contraddittorio leda tali garanzie

  • Corte Costituzionale

    Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'interpretazione dell'art. 568, comma 4 c.p.p. che impediva all'imputato di impugnare in Cassazione una sentenza d'appello predibattimentale di proscioglimento per prescrizione; ha affermato l'obbligo del contraddittorio anche quando la prescrizione interviene nel corso dell'appello

Massime di principio

  • Una pronuncia d'appello di proscioglimento emessa predibattimentalmente e senza contraddittorio è viziata da nullità; il giudice deve garantire il confronto in udienza prima di deliberare
  • Se la prescrizione del reato matura nel corso dell'appello, la Corte d'appello deve comunque procedere in udienza e sentire le parti; l'imputato può rinunciare alla prescrizione o chiedere una formula più liberatoria
  • L'imputato ha interesse ad impugnare in Cassazione la sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione; la Corte Costituzionale ha rimosso l'interpretazione che rendeva tale ricorso inammissibile
  • In casi di evidente prova di innocenza la Corte di Cassazione può adottare formule di merito liberatorie, ma ciò non legittima l'omissione del contraddittorio; il rispetto delle garanzie costituzionali prevale
  • Quando sussistono nullità assolute legate al deficit del contraddittorio, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre il riesame in conformità alle garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost.

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