Cassazione Penale, Sentenza n. 37809/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 20/11/2019 che aveva riqualificato il fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) codice della strada (guida in stato di ebbrezza con specifica soglia di alcolemia), deducendo violazione di legge rispetto agli artt. 186 commi 4, 5 e 6 c.d.s. Il ricorso censurava le argomentazioni della Corte di merito, ritenute eccentriche e inadeguate, sostenendo che una volta accertato un determinato tasso alcolemico - rispettate le procedure - tale valore è quello di riferimento per l'inquadramento giuridico e non può essere eluso con teorie sull'assorbimento dell'alcool.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto dei periodi di sospensione (complessivi mesi 8 e giorni 2) e del termine massimo di prescrizione di anni 5, con estinzione del reato alla data del 28/03/2020. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto il ricorso non inammissibile e ha precisato che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., poiché la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità dell'imputato non risulta evidente dagli stessi elementi posti a fondamento della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
comma 2, lett. b; commi 4, 5 e 6
La norma disciplina le soglie di alcolemia e le relative fattispecie sanzionatorie. Il ricorrente sosteneva che il valore accertato dell'alcolemia è il parametro decisivo per l'inquadramento giuridico e che non possa essere disatteso con valutazioni sull'assorbimento. La Corte di Cassazione non ha deciso nel merito sulla corretta riqualificazione, avendo risolto il procedimento per prescrizione.
art. 129 Codice di Procedura Penale
Comma 1: consente alla Corte di rilevare d'ufficio la causa di non punibilità sopravvenuta (prescrizione) e dichiarare l'estinzione del reato; la Corte l'ha applicato per annullare senza rinvio. Comma 2: prevede l'assoluzione quando l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato risulti in modo manifesto dagli stessi elementi posti a base della sentenza impugnata; la Corte ha escluso la ricorrenza di questa condizione nel caso in esame.
Massime di principio
- Se, anche dopo impugnazione, il reato si estingue per prescrizione la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- Nel calcolo della prescrizione vanno computati anche i periodi di sospensione intervenuti nel corso del procedimento; è quindi necessario verificare attentamente le date e le durate per stabilire se il termine è spirato.
- Per ottenere un'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità dell'imputato deve risultare in modo manifesto dagli stessi elementi e dalle stesse valutazioni cui si è attenuta la sentenza impugnata; non è sufficiente un dubbio o una diversa valutazione probatoria.
- Il risultato dell'alcoltest eseguito entro un intervallo di tempo breve (anche dell'ordine di mezz'ora) tra la guida e l'accertamento non invalida automaticamente la misura: la giurisprudenza della Cassazione ammette la validità del rilevamento se effettuato secondo le regole e nei tempi ritenuti congrui.
- Le contestazioni tecniche sulla riqualificazione basate su fenomeni fisiologici (es. curva di assorbimento dell'alcol) richiedono argomentazioni e prove specifiche solide: la semplice contestazione teorica del valore misurato non garantisce l'esito favorevole se non sorretta da elementi probatori che rendano manifesto l'errore.
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