Cassazione Penale, Sentenza n. 37808/2023 del 15/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il trattamento sanzionatorio. Contesta la mancata rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 589-bis, comma 7 c.p. (ai sensi dell'art. 597, comma 4 c.p.p.) e lamenta la motivazione ritenuta illogica del bilanciamento tra l'attenuante ex comma 7 e l'aggravante ex comma 8 del medesimo art. 589-bis. I fatti di reato: guida in stato di ebbrezza, eccesso di velocità e pericolosa manovra di sorpasso su linea continua con scontro frontale, cagionando la morte della conducente Sara Sforza e lesioni al passeggero Alessio Vergari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva riconosciuto l'attenuante ex art. 589-bis, comma 7, ma l'aveva tenuta in "sub valenza" rispetto all'aggravante ex comma 8; le altre aggravanti contestate in primo grado (commi 4, 5 e 6) sono state ritenute escluse dal giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 590-quater. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudizio di subvalenza non incide sulla misura della pena e che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la spregiudicatezza della condotta dell'imputato e la minima rilevanza della condotta della vittima, perciò non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il comma 7 riconosciuto come attenuante speciale; il comma 8 considerato aggravante con cui è stato operato il bilanciamento. Le altre aggravanti (commi 4,5,6) sono state ritenute fuori dal giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 590-quater.
art. 597, comma 4 cod. proc. pen.
ove sia accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze, la pena complessiva irrogata deve essere diminuita
La difesa sostiene che il riconoscimento dell'attenuante in appello impone una riduzione automatica della pena; la Corte ha ritenuto invece che il principio non imponga sempre una modifica della misura quando il giudice di merito, opportunamente motivando, confermi la pena per effetto del bilanciamento complessivo delle circostanze (anche con giudizio di subvalenza).
Riferimento normativo utilizzato dalla Corte d'appello per escludere determinate aggravanti (commi 4,5,6 dell'art. 589-bis) dal giudizio di bilanciamento tra circostanze.
Norma invocata per la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente, in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020 (Esposito, Rv. 279712)
Principio richiamato: il giudice d'appello che esclude una aggravante o riconosce un'attenuante in accoglimento di motivi proposti dall'imputato può, purché dia adeguata motivazione, confermare la pena applicata in primo grado senza violare il divieto di reformatio in peius.
Massime di principio
- Il riconoscimento di un'attenuante in appello non comporta automaticamente una riduzione della pena: il giudice d'appello può confermare la misura se il bilanciamento complessivo delle circostanze, adeguatamente motivato, giustifica la conferma.
- La tecnica del "giudizio di subvalenza" consiste nel riconoscere un'attenuante come subordinata rispetto a una o più aggravanti; tale scelta non incide di per sé sulla misura della pena se il giudice espone ragioni concrete del prevalere della colpa dell'imputato.
- Occorre verificare se alcune aggravanti sono espressamente escluse dal giudizio di bilanciamento dalla normativa: se la legge dispone l'esclusione, il bilanciamento deve tenerne conto e non può essere invocato per giustificare una riduzione ulteriore.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce necessariamente al giudice d'appello di confermare la pena originale dopo aver accolto alcune richieste dell'imputato, purché la conferma sia sorretta da motivazione sufficiente e coerente.
- In reati stradali gravi (es. omicidio stradale) la valutazione della gravità e della pericolosità della condotta (stato di ebbrezza, velocità e manovre pericolose) può prevalere sull'interferenza causale minima attribuita alla vittima, giustificando il mantenimento di pene severe.
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