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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36319/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il ricorrente aveva ricevuto un atto di pignoramento presso terzi fondato su una cartella di pagamento che assumeva notificata in precedenza, ma di cui sosteneva di non aver mai ricevuto valida notificazione. Aveva quindi proposto davanti al Tribunale un'opposizione qualificata come opposizione all'esecuzione, deducendo l'inesistenza o nullità della notifica della cartella e del ruolo sottostante e chiedendo anche di accertare la prescrizione del credito. Il Tribunale ha però dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. sostenendo che, avendo eccepito la prescrizione, aveva in realtà contestato il diritto a procedere esecutivamente e quindi proposto un'opposizione all'esecuzione. La Corte ha esaminato direttamente l'atto introduttivo e ha ritenuto che esso avesse in sostanza contenuto di impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, con richiesta di annullamento della cartella e del ruolo per omessa o invalida notifica, non già una mera opposizione all'esecuzione fondata sulla prescrizione. Tuttavia ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'impugnazione del ruolo/cartella non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo se l'opponente deduce e prova un interesse attuale alla tutela immediata, interesse non ravvisabile nella sola deduzione di fatti estintivi successivi come la prescrizione, in assenza di iniziative esecutive dell'amministrazione e senza allegazioni specifiche sulla sussistenza dell'interesse. Non essendo stato dimostrato né allegato tale interesse, la causa è stata ritenuta non proponibile.

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando che la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di merito, mentre per il giudizio di legittimità non ha provveduto sulle spese per la mancata difesa delle parti intimate. È stato anche escluso l'ulteriore contributo unificato, perché la decisione è di cassazione senza rinvio e non di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    violazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.

    viene richiamato per distinguere l'opposizione all'esecuzione dalla diversa impugnazione della cartella; la sola deduzione della prescrizione non basta, nel caso concreto, a qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione

  • art. 617 c.p.c.

    violazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.

    è richiamato in relazione alla qualificazione dell'azione operata dal giudice di merito, ma la Corte afferma che il vero problema non è la tardività dell'opposizione agli atti, bensì la carenza di interesse alla proposizione dell'impugnazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

    serve a denunciare un error in procedendo, che consente alla Corte di leggere direttamente gli atti per corretta qualificazione della domanda

  • art. 372 c.p.c.

    mediante deposito di documentazione exart. 372 cod. proc. civ.

    è indicato come mezzo per allegare in cassazione l'interesse ad agire sopravvenuto o comunque rilevante ai fini della decisione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per il rito camerale e il termine di deposito dell'ordinanza

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973

    specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata contro il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata; si applica ai processi pendenti

  • art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    atto di pignoramento presso terzi ... ex art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    è il titolo procedurale dell'azione esecutiva che ha indotto l'opponente a contestare la cartella presupposta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non si applica in caso di cassazione senza rinvio per causa non proponibile

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13

    richiamato nel passaggio relativo al contributo unificato

  • d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    ha introdotto la novella che ha inserito il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973

  • l. 17 dicembre 2021, n. 215

    inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

    legge di conversione che ha reso vigente la modifica normativa richiamata

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'impugnazione della cartella o del ruolo conosciuti mediante estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente allega e dimostra un interesse attuale alla tutela immediata contro una cartella non notificata o invalidamente notificata.
  • La sola deduzione della prescrizione del credito iscritto a ruolo non è sufficiente a fondare l'interesse ad agire contro la cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, quando non sia stata dedotta una situazione di obiettiva incertezza né un'iniziativa esecutiva già intrapresa dall'amministrazione.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica, suscettibile di essere incisa dallo ius superveniens fino alla decisione, e la parte deve dedurlo e provarlo anche nel giudizio di legittimità se sopravvenuto o rilevante ai fini della decisione.
  • Quando la domanda non poteva essere proposta per difetto di una condizione dell'azione, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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