Cassazione Penale, Sentenza n. 23996/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di Euro 100,00, ritenendo assente il nesso necessario tra quella parte della somma e il reato specificamente contestato. Per il resto la sentenza di patteggiamento (pena, multa, confisca e distruzione dello stupefacente, ecc.) è rimasta operativa nella parte non interessata dall'annullamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la confisca della somma di denaro sequestrata (Euro 130,00), deducendo l'erronea applicazione dell'art. 240 c.p. in relazione alla confisca di una somma eccedente il prezzo del reato contestato. Sostiene che solo Euro 30,00 corrispondono alla cessione contestata, mentre la restante somma (Euro 100,00) non è stata adeguatamente collegata al reato oggetto del processo e potrebbe derivare da pregresse cessioni non contestate.
Norme richiamate
La confisca (anche facoltativa) è legittima solo se sussiste un nesso di asservimento tra cosa/denaro e reato (non mera occasionalità). Il giudice deve motivare la relazione strumentale o le ragioni per escludere giustificazioni sulla provenienza del denaro
art. 73 comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73 comma 5, D.P.R. 9/10/1990 n. 309
Norma incriminatrice (detenzione e cessione di stupefacenti). La confisca del denaro è ammessa se costituisce provento del reato di spaccio ma va dimostrato il nesso con l'illecito specificamente contestato
Disciplina del giudizio abbreviato/patteggiamento; pur nella schematicità del rito, il giudice deve motivare adeguatamente quando applica misure patrimoniali (confisca)
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione invocato dall'imputato per vizio di motivazione in relazione alla confisca
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limiti di impugnabilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento che abbiano concordato misure di sicurezza; nel caso non ricorre tale accordo, si applicano i rimedi ordinari per vizio di motivazione
Modifica la disciplina sull'applicabilità della confisca nelle sentenze di patteggiamento estendendo l'ambito d'intervento del giudice, ma non elimina l'obbligo di motivazione quando si dispone la confisca
Massime di principio
- La confisca del denaro in reati di spaccio è legittima solo se esiste un nesso oggettivo e diretto tra la somma sequestrata e il reato specificamente contestato; non basta la generale disponibilità di denaro.
- Nel patteggiamento il giudice è tenuto a motivare specificamente la confisca patrimoniale: la schematicità del rito non giustifica motivazioni generiche o presunzioni non supportate.
- Se parte del denaro può essere ragionevolmente riconducibile a pregresse o a non contestate cessioni di stupefacente, quella parte non può essere confiscata con riferimento al reato attuale senza prova del nesso.
- L'illegalità della misura patrimoniale (confisca) può essere rilevata anche d'ufficio in cassazione, salvo casi di inammissibilità per tardività, quindi è un profilo di controllo stringente.
- In fase difensiva conviene contestare distintamente la provenienza delle somme sequestrate e richiedere che il giudice motivi il nesso temporale e funzionale tra denaro e fatto contestato; l'assenza di motivazione può portare all'annullamento parziale della confisca.
- Quando è contestata una cessione specifica (es. prezzo di una singola vendita) la confisca non può essere estesa in modo automatico all'intera somma rinvenuta senza prova che quella parte costituisca il prezzo o il profitto del medesimo atto illecito.
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