Cassazione Penale, Sentenza n. 23942/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000, anno d'imposta 2012, IVA evasa euro 3.904,97). Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 2 D.Lgs. 74/2000), carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che non sarebbe stata fornita dall'accusa la prova dell'inesistenza oggettiva delle fatture o che le operazioni si riferissero ad altri soggetti. Si è richiamata la dichiarazione di Zena Pacitti e una scrittura privata che attesterebbe un contratto di locazione (periodo 2004-2013) e una compensazione per prestazioni lavorative come modalità di pagamento; si eccepisce un errore del commercialista nella imputazione contabile che escluderebbe il dolo di evasione e si censura la mancanza di un accertamento incrociato sulla società emittente le fatture (Aurora s.r.l.), con conseguente mancanza di prova della responsabilità per uso di fatture inesistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, rilevando che le argomentazioni proposte erano sostanzialmente una rivalutazione dei fatti già esaminati e non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse esauriente e priva di vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà: dalla scrittura privata prodotta emergerebbe l'inesistenza o la genericità delle operazioni fatturate (mancata individuazione dell'immobile e oggetto di fatturazione generico) e le fatture sono state utilizzate in dichiarazione dalla FG Video s.r.l., configurando comunque un uso di fatture soggettivamente inesistente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma richiamata nel capo di imputazione in relazione alla fattispecie penale contestata; la Corte ha confermato la responsabilità penale in base alla ricostruzione dei fatti sul presupposto della commissione del reato previsto dal D.Lgs. 74/2000.
La norma incrimina la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ricorda che la fattispecie comprende sia l'inesistenza oggettiva, sia l'inesistenza soggettiva e la sovrafatturazione qualitativa, quindi qualsiasi divergenza tra realtà commerciale e documentazione.
Disposizioni di attuazione c.p.p.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiama il limite alla tratta di motivazione del ricorso in cassazione, in particolare l'obbligo di dedurre i motivi nei limiti necessari per la motivazione e il divieto di trasformare il ricorso in una rivalutazione del fatto.
Norma richiamata per la condanna alle spese e alla sanzione in favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione globale del fatto: i motivi che richiedono solo una diversa valutazione della persuasività delle prove sono inammissibili.
- Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti comprende l'inesistenza oggettiva, l'inesistenza soggettiva e la sovrafatturazione qualitativa; pertanto basta una discrepanza significativa tra documentazione e realtà commerciale per configurare il reato.
- La mera produzione di una scrittura privata non è sufficiente a sfondare la valutazione negativa dei giudici se dal documento emergono genericità o mancata individuazione degli elementi essenziali dell'operazione (es. immobile non identificato, oggetto generico).
- L'errore contabile o dell'intermediario (commercialista) non esclude automaticamente il dolo dell'utilizzo di fatture inesistenti se risultano altri elementi indicativi dell'uso fraudolento.
- L'onere probatorio circa l'inesistenza delle operazioni resta in capo all'accusa, ma i giudici possono trarre inferenze dalla congruenza interna dei documenti e dalle circostanze emerse; la mancata attività di accertamento sulla società emittente non determina automaticamente l'assoluzione se il complesso probatorio indica l'illecito uso dei documenti.
- Ricorsi generici o che ripropongono in termini diversi le stesse censure già valutate dai giudici di merito sono a rischio di inammissibilità e possono comportare sanzioni e condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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