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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23947/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la condanna per omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 r.d. n. 773/1931 con molteplici censure: 1) vizio di motivazione e violazione del divieto di testimonianza/irregolarità procedurali circa la qualificazione del Costantino come titolare/gestore (presunte deposizioni illegittime degli operanti e inosservanza artt. 62, 63 e 220 disp. att. c.p.p.); 2) carenza di prova che i giochi trovati (due tavoli da biliardo) fossero "giochi proibiti" o d'azzardo; 3) la norma contestata si applicherebbe solo alle sale "autorizzate" e non a locali sprovvisti di autorizzazione, per i quali sarebbe applicabile soltanto la sanzione amministrativa ex art. 86 T.U.L.P.S.; 4) mancanza della prova della finalità di lucro; 5) vizio nella qualificazione sanzionatoria e richiamo alla disciplina del regolamento di attuazione (art. 195 r.d. n. 635/1940 e art. 221 T.U.L.P.S.); 6) invocazione di depenalizzazione/abrogazione della norma (art. 32 L. 689/1981 e abrogazione art. 665 c.p.); 7) carenza motivazionale con riferimento alle circostanze attenuanti generiche e alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondati o manifestamente infondati tutti i motivi. In sintesi: 1) la qualifica di titolare/gestore è stata correttamente desunta dalla condotta del ricorrente (si è "presentato" quale titolare, ha interloquito con gli operanti ed ha ricevuto i verbali) e dall'essere l'unico presente sul posto; eventuali censure sulla testimonianza degli operanti non incidono su detta conclusione; 2) la fattispecie è di natura formale: l'obbligo di esposizione della tabella è indipendente dall'effettiva presenza di giochi proibiti o dalla prova del fine di lucro; 3) l'art. 110 si applica alle sale da biliardo anche se esercitate senza formale autorizzazione (la presenza di tavoli da biliardo qualifica il locale come "sala da biliardo"); 4) sul piano sanzionatorio la Corte ha distinto i due diversi precetti: la mancata affissione della tabella integra violazione del precetto dell'art. 110 sanzionato dall'art. 17 T.U.L.P.S. (sanzione più grave), mentre l'art. 221/regolamento disciplina vizi di esposizione/vidimazione soggetti a diversa sanzione; 5) la norma non è stata depenalizzata e la fattispecie non ricade nella abrogata art. 665 c.p.; 6) la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta adeguata rispetto alle questioni effettivamente decise e alle istanze svolte in aumento o subordinate dalla difesa. Esito pratico: confermata la condanna per omessa esposizione della tabella.

Norme richiamate

  • r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) art. 110

    "In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre"

    La Corte interpreta la norma in senso logico-giuridico: l'obbligo di esposizione della tabella si estende alle "sale da biliardo" in senso comune anche se non esclusivamente dedicate ai giochi; pertanto la presenza di tavoli da biliardo qualifica il locale e impone l'obbligo.

  • r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) art. 17

    "le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a C 206,00"

    Applicata quale sanzione per la violazione del precetto dell'art. 110 (mancata affissione della tabella): la Corte ritiene che la mancata affissione integri illecito sanzionato dall'art. 17.

  • r.d. 6/5/1940 n. 635 (Regolamento) art. 195

    "La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della Legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio. In deroga a quanto previsto dall'art. 110, primo comma, della Legge, la vidimazione è effettuata dal Sindaco o suo delegato... Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa"

    Il regolamento disciplina le modalità (vidimazione, visibilità, tariffa) dell'obbligo imposto dall'art. 110; l'inosservanza delle modalità può integrare autonomous profili sanzionatori regolamentari distinti dall'omessa affissione.

  • r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) art. 221

    "Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico saranno punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a C 103,00"

    La Corte distingue la sanzione di cui all'art. 221 (relativa a violazioni del regolamento/ modalità) da quella dell'art. 17 (violazione del testo unico/precetto sostanziale): si applicano sanzioni diverse a precetti differenti (omessa affissione vs vizi di esposizione/vidimazione).

  • legge 23/12/2000 n. 388 (modifica art.110)

    testo richiamato nella sentenza ma non integralmente quotato

    La modifica normativa del 2000 ha ampliato il campo testuale dell'art. 110 e viene utilizzata dalla Corte per confermare l'estensione dell'obbligo di esposizione anche ad "altri esercizi" in determinate condizioni.

  • legge 24/11/1981 n. 689 art. 32

    "Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda"

    La Corte esclude che la fattispecie in esame sia ricompresa nella depenalizzazione richiamata: la disposizione sanzionatoria prevista per l'omessa esposizione conserva rilevanza penale in base all'interpretazione giurisprudenziale.

  • codice penale art. 665 (abrogato)

    La Corte ritiene che la condotta contestata non sia riconducibile alla abrogata fattispecie di cui all'art. 665 c.p., che aveva diversa fattispecie (apertura/gestione senza licenza) e non disciplina l'omessa esposizione della tabella.

  • codice di procedura penale artt. 62, 63, 125, 192 e disposizioni attuative art. 220

    Le censure procedurali (divieto di testimonianza degli operanti, mancato avviso della qualifica di indagato, obbligo motivazionale) sono state ritenute non idonee a inficiare la ricostruzione dei fatti: la motivazione è stata considerata adeguata e le prove indiziarie di fatto (comportamento del ricorrente) sufficienti per la qualificazione come titolare/gestore.

Massime di principio

  • L'omessa esposizione della "tabella dei giochi proibiti" è una violazione formale dell'art. 110 T.U.L.P.S.: non è necessario dimostrare la presenza effettiva di giochi proibiti o la pratica di giochi d'azzardo per configurare il reato.
  • La qualifica soggettiva (titolare/gestore) può essere desunta dalla condotta concreta del soggetto (es. presentarsi come titolare, interloquire con le forze dell'ordine, essere l'unico presente), indipendentemente dalla formale intestazione dell'esercizio.
  • L'art. 110 si applica alle "sale da biliardo" anche se l'attività è esercitata senza autorizzazione: l'assenza di autorizzazione non esclude l'obbligo di esposizione della tabella; anzi la normativa mira a un controllo pubblico più rigoroso del settore.
  • Occorre distinguere sempre tra il precetto (cosa va fatto) e la modalità (come va fatto): la violazione del precetto di legge (omessa affissione) può comportare una sanzione derivante dal testo unico (art. 17), mentre vizi relativi alla vidimazione o alla visibilità rientrano nelle sanzioni regolamentari diverse (art. 221/regolamento).
  • La depenalizzazione generale non è automaticamente applicabile: va verificato caso per caso se la fattispecie è stata esplicitamente esclusa dalla depenalizzazione o rientra tra le fattispecie ancora punite penalmente secondo la giurisprudenza consolidata.
  • Le eccezioni procedurali relative a testimonianze degli operanti o a difetti formali dell'atto d'indagine non incidono quando la qualificazione del rapporto o i fatti sono comunque desumibili dagli atti e dalla condotta del soggetto; le censure devono essere specifiche e fondate per avere successo in cassazione.

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