Cassazione Penale, Sentenza n. 23945/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis, L. 638/1983) per somme non versate tra dicembre 2014 e novembre 2015, per un totale di circa euro 23.836,15. Ha dedotto la mancanza dell'elemento soggettivo per impossibilità sopravvenuta/necessità (aver preferito pagare le retribuzioni) e ha chiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per modesta entità del fatto e rapporto con la soglia prevista dal Dlgs. 8/2016. Il ricorso è stato però ritenuto inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito che hanno accertato il dolo generico: la scelta di destinare le risorse disponibili al pagamento degli stipendi invece che all'accantonamento delle ritenute costituisce una scelta imprenditoriale volontaria che integra il dolo. Ha escluso la scriminante di cui all'art. 51 c.p. e ha negato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., perché il fatto è risultato protratto (dicembre 2014 - novembre 2015), non episodico, e l'importo complessivo non è compatibile con la causa di non punibilità. Ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, fissato in euro 3.000.
Norme richiamate
Legge 27 giugno 1983, n. 638, art. 2, comma 1-bis
art. 2, comma 1 bis, L.638/1983
La norma incrimina l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la mancata corresponsione delle somme dovute al momento del pagamento delle retribuzioni
Codice penale, art. 51
Richiamata in ordine alla possibile scriminante (stato di necessità): la Corte ha escluso che la scelta di pagare le retribuzioni al posto delle trattenute possa costituire causa di giustificazione
Codice penale, art. 131-bis
Norma sulla non punibilità per fatti di modesta entità: la Corte ha escluso l'applicazione perché il fatto è durato nel tempo e l'ammontare complessivo non rientra nella valutazione come episodico e di scarsa entità
Decreto Legislativo 8/2016
Dlgs. 8/2016 (soglia di punibilità)
Introduce soglia/parametri per valutare la 'modesta entità' ai fini dell'art. 131-bis; la Corte ha tenuto conto del quantum (circa €23.836) e della durata per escludere la non punibilità
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende (equo importo di €3.000)
Massime di principio
- L'omesso versamento delle ritenute previdenziali è reato a dolo generico: la semplice scelta di destinare le risorse al pagamento delle retribuzioni invece che all'accantonamento per i contributi integra il dolo
- La situazione di difficoltà economica dell'impresa non esclude automaticamente la responsabilità penale: per essere scriminante deve emergere una impossibilità inevitabile e non altrimenti risolvibile, dimostrata con riscontri oggettivi
- La causa di giustificazione (art. 51 c.p., stato di necessità) difficilmente opera quando il conflitto riguarda retribuzioni vs. contributi previdenziali, perché il legislatore ha attribuito tutela penale alla contribuzione
- L'art. 131-bis c.p. (non punibilità per modesta entità) va valutato case by case: oltre al quantum, rilevano la durata, la episodicità e le modalità della condotta; fatti protratti e importi complessivi superiori alla soglia indicata nel Dlgs. 8/2016 rendono improbabile l'applicazione
- Gli interventi successivi dell'imprenditore (versamenti o conferimenti effettuati solo dopo la messa in liquidazione) non cancellano la responsabilità per omissioni anteriori al momento del pagamento delle retribuzioni
- In sede di cassazione, molte censure di merito (esame della prova, valutazione della durata/episodicità) sono inammissibili se non sono formulate come questioni di diritto; l'inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e contributo alla Cassa delle ammende
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