Cassazione Penale, Sentenza n. 23953/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con ricorso per cassazione, della pronuncia del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati a lui contestati (capo A: art. 727, comma 2 c.p., riqualificato dall'art. 544-ter c.p.; capi B e C: violazioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, artt. 1 e 2, relative a specie protette) e aveva disposto la confisca degli animali sequestrati. Il ricorrente deduceva: mancata e/o insufficiente motivazione circa la natura e la tipologia della confisca; illegittimità della confisca in presenza di sentenza di prescrizione salvo i casi espressamente previsti; impropria applicazione dell'art. 240 c.p.; mancato accertamento pieno della responsabilità e della gravità delle condizioni di detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte relativa al capo A (reato ex art. 727 c.p.): la confisca disposta dal Tribunale per quel capo non poteva essere operata in assenza di condanna salvo i casi tassativi di cui all'art. 240, comma 2, n.2 c.p., ma la giurisprudenza recente esclude l'automatismo per le detenzioni di animali poste in esame, pertanto la confisca doveva ritenersi applicabile solo se inquadrata come confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma 1 c.p., con motivazione sul rischio di reiterazione. Per tale motivo la confisca relativa al solo capo A è stata annullata senza rinvio e gli esemplari non compresi nei capi B) e C) sono restituiti al legittimo proprietario. Sul punto relativo ai capi B) e C) (violazioni della legge n.150/1992, norme CITES) il ricorso è stato rigettato: la confisca è obbligatoria ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n.150/1992 e pertanto va confermata (con rettifica della norma applicata dal Tribunale da art. 240 c.p. al corretto art. 4 l.150/1992). In sintesi: annullamento limitato della confisca per il capo A; conferma della confisca per i capi B e C; ricorso in parte accolto e in parte respinto.
Norme richiamate
art. 727 cod. pen.
Disciplina la fattispecie contravvenzionale relativa al maltrattamento e alla detenzione degli animali. Nel caso esaminato il reato ai sensi dell'art. 727 è stato il capo A per cui è stata dichiarata la prescrizione; la Corte valuta i limiti della confisca nel rapporto con questa fattispecie.
art. 544-ter cod. pen.
Norma riguardante reati più gravi contro gli animali; la qualificazione originaria è stata richiamata dal Tribunale in sede di imputazione ma la confisca è stata in parte motivata con riferimento alla più generale disciplina dell'art.240 c.p.
art. 240 cod. pen.
Disciplina la confisca (facoltativa al comma 1 e obbligatoria in talune ipotesi al comma 2). La Corte precisa che la confisca senza condanna in primo grado è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dal comma 2 (e solo quando ricorrono i presupposti), mentre per gli altri casi (art. 240 comma 1) la confisca presuppone una motivazione che attesti il fondato timore di reiterazione o il rapporto strutturale tra cosa e reato; nel caso del capo A la confisca non poteva essere imposta con sentenza di prescrizione.
art. 4, comma 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150
In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca
Norma speciale CITES che prevede la confisca obbligatoria degli esemplari detenuti in violazione; la Corte ritiene applicabile questa disposizione ai capi B e C e quindi giustifica la confisca anche in presenza di sentenza di non doversi procedere per prescrizione.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina questioni relative alla confisca nel giudizio di impugnazione quando la confisca è stata ordinata in grado precedente. La Corte osserva che tale norma opera solo se la confisca è già stata disposta nel giudizio precedente (non è strumento per legittimare una confisca disposta insieme a una sentenza di prescrizione in primo grado).
art. 619 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, nel rispetto del fatto come accertato dal giudice di merito, di correggere errori di diritto o di qualificazione giuridica senza annullare l'intera decisione quando l'essenziale del contesto decisionale resta inalterato; la Corte lo ha usato per rettificare la norma applicata dal Tribunale ai capi B e C, sostituendo art. 240 c.p. con art. 4 l.150/1992.
art. 199 cod. pen.
Principio di tassatività delle norme penali; la Corte lo richiama per escludere analogie estensive in malam partem nell'applicazione della confisca obbligatoria prevista per altri reati.
Massime di principio
- La confisca disposta senza una condanna è ammissibile solo nelle ipotesi tassative previste dall'art. 240, comma 2, c.p.; al di fuori di questi casi occorre una motivazione che giustifichi la confisca facoltativa (art. 240, comma 1) in relazione al rischio di reiterazione o all'uso del bene nella commissione del reato.
- Quando esiste una norma speciale che dispone la confisca obbligatoria (es. art. 4, l.150/1992 per esemplari CITES), tale confisca può essere ordinata anche in assenza di condanna e va applicata al posto della disciplina generale dell'art. 240 c.p.
- Il giudice di merito deve esplicitare la natura (obbligatoria o facoltativa) e la base giuridica della confisca e fornire motivazione sui presupposti che giustificano l'ablazione (in particolare la valutazione circa la pericolosità, il nesso con l'agente e la possibilità di reiterazione).
- Non è ammessa un'interpretazione estensiva in malam partem delle fattispecie che rendono obbligatoria la confisca: se il legislatore ha riservato l'ablazione obbligatoria a fattispecie specifiche non va estesa ad altre per analogia penalmente sfavorevole.
- In sede di impugnazione la Corte può correggere errori di diritto del giudice di merito (art. 619 c.p.p.) qualora la rettifica non alteri l'essenziale del contesto fattuale accertato, evitando l'annullamento dell'intera sentenza quando la soluzione corretta è chiara.
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