Cassazione Penale, Sentenza n. 23948/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Imperia del 07/07/2022 che aveva condannato le imputate a C 140,00 di ammenda ciascuna per la violazione degli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente deduce mancata assunzione e/o valutazione di prove decisive e vizio di motivazione: in particolare sostiene che due relazioni tecniche depositate nel fascicolo dimostrerebbero che l'intervento sul tetto rientrava tra gli interventi privi di rilevanza secondo la normativa tecnica e quindi non era soggetto a preventiva autorizzazione né al deposito del fascicolo dei calcoli strutturali, circostanza che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Pur riconoscendo la legittimazione del PM ai sensi dell'art. 608, comma 2, la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: gli interventi consistettero nel rifacimento di metà della copertura con posa ex novo di travetti lignei dalla linea di gronda al colmo (nuova struttura portante) e nel rifacimento dell'orditura secondaria in zona sismica senza il preventivo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Tali opere esulano dalla manutenzione ordinaria e, in zona sismica, richiedono il deposito del progetto; pertanto la condanna per violazione degli artt. 93-95 DPR 380/2001 è confermata implicitamente con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95
Gli artt. 93 e 95 disciplinano le norme antisismiche e le relative responsabilità; in zona sismica qualsiasi intervento edilizio che ecceda la mera manutenzione ordinaria richiede il rispetto della normativa tecnica e il preventivo deposito del progetto redatto da professionista abilitato, pena la configurazione della contravvenzione.
art. 608, comma 2, codice di procedura penale
Riconosce la legittimazione del Pubblico Ministero a proporre ricorso per cassazione avverso determinate decisioni (ad es. sentenze di condanna a pena pecuniaria inappellabili), ma non esonera il ricorrente dall'onere di fornire motivi non manifestamente infondati.
Massime di principio
- In zona sismica le opere che modificano elementi strutturali (es. travetti, orditure portanti, rifacimento della copertura) vanno considerate interventi che superano la manutenzione ordinaria e richiedono il deposito del progetto da parte di un professionista abilitato.
- La semplice esistenza di relazioni tecniche nel fascicolo non è automaticamente determinante: il giudice di merito valuta la natura dell'intervento e la congruità delle conclusioni tecniche; un ricorso in cassazione che non dimostri concretamente l'errore del giudice è destinato a essere dichiarato inammissibile o infondato.
- La tutela antisismica prevale come interesse di pubblica sicurezza: la giurisprudenza di legittimità amplia la rilevanza penale a qualsiasi intervento in zona sismica in violazione della normativa, fatta salva l'eccezione per la manutenzione ordinaria.
- Il Pubblico Ministero ha titolo a proporre ricorso per cassazione contro certe sentenze pecuniarie, ma deve articolare motivi fondati; motivi vaghi o basati su una diversa valutazione tecnica non sufficiente a dimostrare l'omissione del giudice di merito possono essere considerati manifestamente infondati.
- In contenziosi edilizi con rilievo tecnico-strutturale, è cruciale produrre e far emergere in modo chiaro e documentato le relazioni tecniche contrarie, evidenziando errori specifici nella valutazione del giudice di merito se si intende ottenere l'annullamento in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23942/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23945/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23946/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23947/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23953/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23957/2023 del 05/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →