Sentenza n. 1001/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Concessione edilizia in sanatoria del 1998 e permesso di costruire del 2013, rilasciati alla comproprietaria dell'immobile, nonché gli eventuali atti relativi al frazionamento del fabbricato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i titoli edilizi sostenendo di averne avuto piena conoscenza della lesività soltanto il 15 settembre 2022, in occasione dell'accesso agli atti. Nel merito hanno dedotto la violazione dell'art. 31 della l. n. 47/1985 e degli artt. 11 e 20 del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e dell'istruttoria, assumendo che la richiedente non fosse legittimata a ottenere i titoli senza il consenso degli altri comproprietari. Hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990 e dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione, poiché la controinteressata sarebbe stata erroneamente indicata come proprietaria esclusiva. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare le censure di merito. Dalla perizia giurata del 26 settembre 2019, redatta su incarico dello stesso ricorrente e corredata dai titoli edilizi, risultava già conosciuta l'esistenza della concessione edilizia in sanatoria del 1998 e del permesso di costruire del 2013, la loro intestazione alla sola controinteressata, l'oggetto immobiliare e le relative finalità urbanistiche. Tale documentazione consentiva quindi di percepire già allora la portata e la lesività degli atti. La successiva acquisizione documentale del 15 settembre 2022 non era idonea a far decorrere nuovamente il termine, poiché l'accesso agli atti non incide sulla decorrenza del termine d'impugnazione quando la lesività sia già conoscibile aliunde. Le ulteriori doglianze sono state assorbite secondo il criterio della ragione più liquida. Le spese sono state compensate in ragione della definizione del giudizio sulla base di una questione preliminare di rito.
Norme richiamate
art. 48, comma 1, d.lgs. 104/2010
Disciplina la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971
Richiamato quale fondamento della trasposizione del ricorso straordinario nel giudizio amministrativo.
La richiesta di accesso agli atti non differisce la decorrenza del termine per impugnare quando la lesività del provvedimento era già conoscibile da altra documentazione.
Invocato dai ricorrenti in relazione alla legittimazione soggettiva alla richiesta della concessione edilizia in sanatoria; la questione non è stata esaminata per la tardività del ricorso.
Invocati dai ricorrenti in relazione alla legittimazione alla richiesta e al rilascio dei titoli edilizi; le relative censure sono rimaste assorbite.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti per i principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione; la censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Il termine per impugnare un provvedimento amministrativo decorre dalla conoscenza effettiva della sua lesività o, comunque, dal momento in cui tale lesività sia agevolmente percepibile sulla base della documentazione disponibile.
- La successiva presentazione di un'istanza di accesso agli atti non differisce né riapre il termine decadenziale per l'impugnazione quando il ricorrente conosceva già l'esistenza, il contenuto essenziale, il destinatario e l'incidenza lesiva del provvedimento aliunde.
- La piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione può risultare da una perizia giurata commissionata dallo stesso interessato, soprattutto quando essa richiami espressamente il provvedimento, il suo destinatario, l'immobile interessato e le sue finalità.
- Accertata la tardività dell'impugnazione, il giudice amministrativo può definire il giudizio sulla questione preliminare senza esaminare le censure di merito, che restano assorbite secondo il criterio della ragione più liquida.
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