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Sentenza

Sentenza n. 1191/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento -a) della determinazione del -OMISSIS- del Comune di Verbania (comunicata in pari data), con la quale il Responsabile dello Sportello U.E. ha comunicato al ricorrente che “con riferimento alla Vs. nota del -OMISSIS- pervenuta a questo ufficio in data -OMISSIS-con prot. n. -OMISSIS-, si comunica che codesto Dipartimento in data -OMISSIS- ha emesso Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS- con la quale ha diffidato il ge -OMISSIS- a non procedere con l'inizio dei lavori di cui al permesso di costruire n. -OMISSIS- a titolo cautelativo sino a pronuncia della Sentenza definitiva. Per quanto sopra, a tutt'oggi l'inizio dei lavori relativo il permesso di costruire n. -OMISSIS- del-OMISSIS- è sospeso”; -b) dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Verbania (comunicata in data -OMISSIS-), con la quale il Comune – dopo aver premesso che “la sentenza n.-OMISSIS- del -OMISSIS- del TAR Piemonte aveva disposto l'annullamento del Permesso di Costruire in Sanatoria n.-OMISSIS-e che in data -OMISSIS-ra stato depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ricorso per l'annullamento del Permesso di Costruire -OMISSIS-dell'Autorizzazione Paesaggistica n. -OMISSIS- e dell'Autorizzazione Paesaggistica n-OMISSIS- …” - ha “… ritenuto necessario sospendere l'inizio dei lavori in via cautelativa sino alla pronuncia della Sentenza definitiva” ed ha diffidato il geom. -OMISSIS- a “… non procedere con l'inizio dei lavori per il previsto intervento di cui al permesso n. -OMISSIS-”; -c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale della serie procedimentale; accertamento dell'avvenuta decadenza del permesso di costruire -OMISSIS-, per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del predetto permesso edilizio.

Giustizia amministrativa202400508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione cautelativa dell'inizio dei lavori e diffida a non procedere all'intervento edilizio, nonché accertamento della decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale con cui lo Sportello U.E. gli aveva comunicato la sospensione dell'inizio dei lavori relativi a un permesso di costruire, nonché l'ordinanza dirigenziale che lo aveva diffidato a non iniziare i lavori in via cautelativa, sino alla pronuncia definitiva del giudice. Gli atti comunali traevano origine dall'annullamento giudiziale di un precedente permesso di costruire in sanatoria e dalla pendenza di ulteriori giudizi riguardanti il permesso di costruire e le autorizzazioni paesaggistiche connesse all'intervento. Il ricorrente aveva inoltre chiesto l'accertamento della decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio. Nel corso del giudizio, tuttavia, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il TAR Piemonte, con successiva sentenza, aveva annullato il permesso di costruire oggetto della controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., conformemente alla richiesta del ricorrente. La sopravvenuta pronuncia di annullamento del permesso di costruire ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulle impugnazioni della sospensione cautelativa dell'inizio dei lavori e sulla domanda di accertamento della decadenza del titolo. Il Collegio ha compensato integralmente le spese di lite, considerati la richiesta concorde del ricorrente e del controinteressato, le difese di mero stile dell'amministrazione statale e l'esito processuale in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione processuale della controversia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di una successiva pronuncia giudiziale o di altro evento sopravvenuto, viene meno l'utilità concreta e attuale che il ricorrente potrebbe ottenere dalla decisione di merito.
  • La sopravvenuta perdita di interesse può essere dichiarata dal giudice sulla base della dichiarazione processuale del ricorrente, quando essa evidenzi in modo univoco il venir meno dell'utilità della pronuncia richiesta.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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