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Sentenza

Sentenza n. 1215/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, Sezione lavoro, che aveva disposto la ricostruzione giuridica ed economica delle posizioni dei ricorrenti e il pagamento degli stipendi non corrisposti durante la sospensione dal servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendenti scolastici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato della Corte d’appello di Venezia, notificata al Ministero il 1° agosto 2025, con la quale l’Amministrazione era stata condannata, previa ricostruzione delle posizioni giuridiche ed economiche, a corrispondere gli stipendi maturati e non pagati dalla sospensione dal servizio per mancata vaccinazione fino alla reintegrazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia, i ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l’azione di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione all’Amministrazione. Nel merito ha rilevato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha ordinato di dare esecuzione alla pronuncia, mediante la ricostruzione delle posizioni individuali agli effetti giuridici ed economici e la liquidazione e corresponsione delle somme dovute. In caso di inutile decorso del termine assegnato, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti a un altro direttore generale o dirigente e fissando un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della parte ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti fatti notori e ragioni sufficienti per non applicare la misura. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La proposizione dell’azione di ottemperanza presuppone, nel caso esaminato, l’esistenza di una decisione passata in giudicato e non spontaneamente eseguita dall’Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta; può inoltre applicare, ove ne ricorrano concretamente i presupposti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L’astreinte è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione inadempiente, ma il giudice deve considerare le condizioni peculiari del debitore pubblico, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e le altre ragioni ostative, potendo negare o graduare la sanzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per procedere all’esecuzione della sentenza nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati considerati fatti notori rilevanti ai fini della valutazione delle ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è procedibile quando la decisione da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata all’Amministrazione e non è stata spontaneamente eseguita; in tal caso il giudice può ordinare gli adempimenti necessari alla piena attuazione del comando giudiziale.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice e consentendogli di subdelegare gli adempimenti esecutivi secondo quanto stabilito nella sentenza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica Amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico e delle ragioni ostative all’adempimento.
  • Le difficoltà connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico possono costituire, se valutate come fatti notori e rilevanti nel caso concreto, ragioni ostative sufficienti a escludere l’applicazione dell’astreinte nei confronti della pubblica Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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