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Sentenza

Sentenza n. 1213/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata attuazione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 236/2023, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni di servizio a tempo determinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 236/2023. Tale pronuncia aveva accertato il loro diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di 500 euro, con riferimento agli anni nei quali avevano prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero, e aveva disposto il pagamento degli importi dovuti tramite il sistema della Carta elettronica. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Prima della decisione, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che tutti gli assistiti avevano ottenuto il pagamento di quanto dovuto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata e applicando il principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Quanto alle spese, ha ritenuto sussistente la soccombenza virtuale del Ministero, poiché l'adempimento del credito nascente dal giudicato è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Tuttavia, ha compensato il 50% delle spese, valorizzando l'adempimento spontaneo, sebbene tardivo, quale comportamento conciliativo dell'Amministrazione. Il restante 50%, pari a 750 euro, è stato posto a carico del Ministero, oltre alla restituzione del contributo unificato, alle spese generali del 15% e agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il contributo unificato è stato posto integralmente a carico della parte soccombente, ritenendolo obbligazione ex lege sottratta al potere di compensazione del giudice.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 26 c.p.a.

    Concorre, unitamente all'art. 92 c.p.c., a fondare il potere del giudice di valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite in presenza di ragioni ritenute dal giudice meritevoli di considerazione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Stabilisce che il contributo unificato grava sulla parte soccombente anche quando le spese di giudizio siano compensate; il relativo obbligo, predeterminato ex lege, non è rimesso alla disponibilità del giudice.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dà integralmente esecuzione al giudicato e la parte ricorrente dichiara soddisfatta la propria pretesa sostanziale, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare la soccombenza virtuale, considerando quale parte abbia reso necessario il ricorso e se l'adempimento sia intervenuto soltanto dopo la sua proposizione.
  • L'adempimento spontaneo dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, pur potendo fondare la soccombenza virtuale, può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese qualora sia apprezzabile come comportamento conciliativo diretto alla definizione del contenzioso.
  • Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente anche in caso di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite; il giudice non può disporne la compensazione né modificarne l'importo predeterminato dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di litePersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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