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Sentenza

Sentenza n. 1216/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza di porto d’armi per uso sportivo e decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore, fondato sul suo deferimento per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenza sessuale, nonché sull’accesa conflittualità familiare, e ha successivamente impugnato il rigetto prefettizio del ricorso gerarchico. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS, sostenendo che il procedimento penale era stato archiviato, che la separazione coniugale era consensuale e che il giudizio di inaffidabilità si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni della moglie, prive di riscontri. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione, falsità dei presupposti, travisamento, illogicità, difetto di istruttoria, violazione della proporzionalità e irragionevolezza. Con i motivi aggiunti ha censurato anche la mancata audizione personale nel procedimento gerarchico, richiamando gli artt. 204 d.lgs. 285/1992 e 18 l. 689/1981.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il porto d’armi non costituisca oggetto di un diritto soggettivo e che il diniego abbia natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria. Il giudizio di affidabilità dell’interessato è ampiamente discrezionale e può fondarsi su circostanze concrete e anche indiziarie, senza necessità di una condanna penale o dell’accertamento definitivo di un reato. L’archiviazione del procedimento penale non elimina la rilevanza storica dei fatti denunciati né impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di valutarli autonomamente. Nel caso concreto, la perdurante e significativa conflittualità familiare, il coinvolgimento dei figli minori, l’intervento dei Servizi Sociali, le relazioni del Consultorio Familiare e gli episodi di minacce riferiti dal figlio hanno fornito una base istruttoria sufficiente per il giudizio prognostico negativo sull’affidabilità nell’uso delle armi. La separazione consensuale, successiva alla presentazione dell’istanza, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il superamento delle tensioni, anche perché era prevista la prosecuzione degli incontri presso i Servizi Sociali. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata audizione personale: gli artt. 204 d.lgs. 285/1992 e 18 l. 689/1981 riguardano procedimenti sanzionatori e non sono applicabili al diniego preventivo del porto d’armi; inoltre, l’audizione non è un adempimento indefettibile quando l’amministrazione disponga di un quadro istruttorio completo, e il ricorrente era stato posto in condizione di partecipare mediante la comunicazione di avvio del procedimento. Il TAR ha infine ritenuto adeguata la motivazione dei provvedimenti, che indicava il clima di tensione e conflittualità familiare. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 773/1931 (TULPS)

    La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza sulla buona condotta e sull’affidabilità del richiedente può giustificare il diniego della licenza di porto d’armi in presenza di elementi concreti e indiziari indicativi di una possibile inaffidabilità.

  • art. 43 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Il diniego del porto d’armi ha funzione preventiva e cautelare e può essere adottato senza che siano intervenute condanne penali definitive, sulla base di un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente.

  • art. 204 d.lgs. 285/1992

    La disposizione concerne il procedimento relativo all’ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative e non si applica al diniego preventivo di una licenza di porto d’armi.

  • art. 18 l. 689/1981

    La disposizione disciplina l’audizione nell’ambito dei procedimenti sanzionatori amministrativi e non rende indefettibile l’audizione personale nel procedimento di diniego del porto d’armi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento è adeguatamente motivato quando espone le circostanze istruttorie, anche indiziarie, poste alla base del giudizio negativo di affidabilità.

Massime di principio

  • Il rilascio del porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, poiché la regola generale è il divieto di detenzione e porto delle armi; la licenza può essere negata nell’esercizio di un potere preventivo e cautelare di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • Il diniego del porto d’armi può fondarsi su un giudizio prognostico di inaffidabilità basato su circostanze concrete e anche indiziarie, senza necessità di una condanna penale definitiva o dell’accertamento giudiziale di un reato.
  • La conflittualità familiare intensa, protratta e accompagnata dal coinvolgimento di minori, dall’intervento dei Servizi Sociali o da episodi di minacce può costituire, anche autonomamente, una base sufficiente per ritenere il soggetto non pienamente affidabile nell’uso delle armi.
  • L’archiviazione di un procedimento penale non preclude all’autorità di pubblica sicurezza la valutazione autonoma dei medesimi fatti nel procedimento relativo al porto d’armi, poiché l’archiviazione attesta l’insufficienza degli elementi per sostenere l’accusa penale, ma non esclude la loro rilevanza ai fini del giudizio amministrativo di affidabilità.
  • L’audizione personale prevista dalla disciplina dei procedimenti sanzionatori amministrativi non è un adempimento indefettibile nel procedimento preventivo di diniego del porto d’armi; essa può essere omessa quando l’interessato abbia potuto partecipare al procedimento e l’amministrazione disponga di un quadro istruttorio completo.
  • La motivazione del diniego del porto d’armi è sufficiente quando individua le circostanze, anche indiziarie, dalle quali l’autorità desume il perdurante rischio di uso improprio delle armi e la conseguente inaffidabilità del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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