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Sentenza

Sentenza n. 1214/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600285

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro di Treviso che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 500 euro per l'anno scolastico 2024-2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata spontanea esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della sentenza n. 102/2025 del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata il 13 febbraio 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante l'accredito di 500 euro per gli anni scolastici compresi nel periodo 2024-2025. La ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito sostenendo di avere eseguito il pagamento e producendo documentazione a comprova.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'ottemperanza, poiché la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inadempimento: la documentazione prodotta dal Ministero riguardava infatti l'esecuzione di un diverso precedente titolo giudiziale, relativo a 2.000 euro maturati per anni scolastici anteriori, già oggetto di altra pronuncia di ottemperanza, e non la sentenza azionata nel presente giudizio. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza n. 102/2025 entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma dovuta. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente pubblico appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle peculiarità del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso di specie, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escludere la sanzione. Le spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta e applicando la penalità di mora.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Rileva ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede la penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente esclusa, ma è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, tenendo conto delle condizioni del debitore pubblico e delle ragioni ostative all'adempimento.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica assegnata al docente quale contributo alla formazione professionale.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono richiamati quali disposizioni che disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 115 c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato per qualificare come fatti notori le ragioni attinenti alla crisi della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico, rilevanti per negare l'astreinte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione non può dimostrare l'esecuzione del titolo azionato producendo documentazione relativa all'adempimento di un diverso e precedente titolo giudiziale: l'adempimento deve essere riferito specificamente all'obbligo risultante dalla decisione posta in esecuzione.
  • Quando accerta l'inadempimento di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il comando giudiziale entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico, delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e finanziari e delle ulteriori ragioni ostative previste dalla norma.
  • La crisi della finanza pubblica e l'elevato ammontare del debito pubblico possono costituire, se valutati concretamente dal giudice dell'ottemperanza, ragioni ostative sufficienti a escludere l'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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