Cassazione Civile, Ordinanza n. 05907/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente con mansioni di venditore, ritenuto responsabile dalla società di avere ceduto abusivamente merce aziendale (otto pallets) e di avere compilato in modo non veritiero i rendiconti delle trasferte, indicando visite a clienti non effettuate. Il Tribunale aveva dato ragione al lavoratore, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha reputato legittimo il recesso, ritenendo provati sia la vendita sottobanco della merce sia l'alterazione dei reports di trasferta, con conseguente esclusione della riconducibilità dei fatti a ipotesi sanzionate soltanto in via conservativa dal CCNL applicato. In Cassazione il lavoratore ha proposto ricorso principale con due motivi: (1) violazione degli artt. 2119, 2697 c.c., 5 L. n. 604/1966, 18 L. n. 300/1970, 115 e 116 c.p.c., assumendo inversione dell'onere probatorio, erronea valutazione delle prove e sproporzione della sanzione rispetto a fatti che, secondo lui, erano o non provati o comunque riconducibili a illeciti meno gravi previsti dal CCNL; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando la mancata considerazione della contestazione disciplinare, delle proprie giustificazioni, della deposizione di un teste e di alcune circostanze relative alla trasferta e all'uso personale dei pallets. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo a sua volta la violazione dell'art. 2119 c.c. perché le condotte del lavoratore sarebbero state, di per sé, gravemente inadempienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti storici, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito è riservato al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali estremi o per omesso esame di un fatto storico decisivo, non attraverso una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Quanto alla doglianza sulla lettera di contestazione disciplinare, la Corte l'ha dichiarata inammissibile anche per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva indicato dove la questione fosse stata introdotta nei gradi di merito e come fosse stata devoluta in appello. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla giusta causa di licenziamento; la Corte ribadisce però che la valutazione della sussistenza della giusta causa, quando dipende dall'accertamento dei fatti, non può essere rivisitata in cassazione come se fosse un terzo grado di merito.
richiamato in relazione all'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte ritiene che la censura, in concreto, investa la valutazione di merito delle prove e non un reale errore di riparto dell'onere probatorio.
richiamato dal ricorrente nel quadro della contestazione sulla prova della giusta causa/licenziamento, ma la Corte non ravvisa un errore di diritto deducibile in cassazione.
richiamato dal ricorrente in relazione alle conseguenze del licenziamento illegittimo; la Corte non esamina il merito della tutela perché reputa inammissibili le censure fattuali.
richiamato per denunciare l'asserita decisione su mere supposizioni; la Corte afferma che la doglianza tende in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente una nuova lettura delle prove salvo specifici errori di diritto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per censurare violazione/falsa applicazione di legge, ma la Corte osserva che la doglianza non denuncia un errore nell'interpretazione della norma astratta bensì mira a contestare l'accertamento dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per lamentare omesso esame di fatti decisivi; la Corte precisa che il vizio è configurabile solo per l'omissione di un fatto storico decisivo e non per richiedere una nuova valutazione delle prove.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
richiamato per l'onere di specificità del ricorso per cassazione; la censura sulla contestazione disciplinare è dichiarata inammissibile per mancata indicazione degli atti e dei momenti processuali rilevanti.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per affermare l'inammissibilità della doglianza non specificamente localizzata e documentata negli atti del processo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La censura di violazione dell'art. 2119 c.c. è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, si contesti in realtà l'apprezzamento del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il giudizio di proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione mancante, perplessa, inconciliabile o manifestamente incomprensibile, oppure per l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Per dedurre validamente in cassazione un vizio relativo alla contestazione disciplinare o all'immutabilità del fatto addebitato, il ricorrente deve rispettare gli oneri di specificità e indicare puntualmente dove la questione sia stata proposta e trattata nei precedenti gradi di giudizio.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se è stato trascurato un fatto storico decisivo che, se valutato, avrebbe con certezza portato a un esito diverso della lite; non basta allegare una diversa lettura di prove o elementi istruttori.
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