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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05769/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del debitore, di cartelle di pagamento e di un avviso di addebito relativi a crediti previdenziali iscritti a ruolo. I giudici di merito hanno ritenuto ammissibile l'azione di accertamento negativo e hanno dichiarato prescritti i crediti, rilevando l'assenza di elementi idonei a collegare gli avvisi di ricevimento alle cartelle e, quindi, la mancanza di validi atti interruttivi nel quinquennio successivo alla notifica dei titoli esecutivi. In cassazione il concessionario della riscossione ha proposto due motivi: (1) ha dedotto la carenza di interesse ad agire del debitore, sostenendo che, in assenza di una minaccia attuale di atti esecutivi, l'azione sarebbe stata inammissibile; (2) ha censurato la valutazione sulla regolare notificazione delle cartelle e degli atti interruttivi, lamentando violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la prova dell'arrivo della raccomandata dovrebbe far presumere la conoscenza dell'atto e graverebbe sul destinatario la prova del diverso contenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero, in realtà, il merito della pretesa contributiva e che il concessionario della riscossione non fosse titolare di interesse a impugnare le statuizioni sulla prescrizione, trattandosi di profilo rispetto al quale difetta la sua legittimazione a contraddire; in materia di riscossione di crediti previdenziali, infatti, il merito della pretesa contributiva spetta al solo ente impositore. La Corte ha richiamato il principio per cui il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e non è precluso, nel caso concreto, da giudicato interno. Spese compensate tra ricorrente e controricorrente; nessuna pronuncia sulle spese nei confronti dell'INPS, che si era limitato a conferire procura. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1. c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il successivo deposito dell'ordinanza

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. a sostegno della doglianza sulla prova della notificazione e degli atti interruttivi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sulla valutazione delle prove documentali

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sulla valutazione delle prove documentali

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato quale base del principio secondo cui nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui fuori dei casi espressamente previsti

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato anche per la riserva di deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

Massime di principio

  • In materia di riscossione di crediti previdenziali, il concessionario della riscossione non è legittimato a contraddire sul merito della pretesa contributiva, che spetta al solo ente impositore; di conseguenza, il concessionario non ha interesse a impugnare le statuizioni che riguardano l'esistenza, l'estinzione o la prescrizione del credito.
  • Il difetto di legittimazione ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e non è precluso dalla sola circostanza che il giudice di merito abbia deciso la controversia nel merito, quando la questione non sia stata oggetto di specifica deduzione e non si sia formato giudicato interno.
  • Le censure di ricorso che mirano, in sostanza, a contestare la decisione sul merito della pretesa, quando proposte da un soggetto privo di legittimazione a contraddire su quel merito, sono inammissibili per difetto di interesse.
  • Quando la questione centrale decisa dal giudice di merito riguarda la prescrizione del credito e la relativa riferibilità degli atti interruttivi, la parte priva di legittimazione sul merito non può utilmente impugnare tale accertamento limitandosi a contestare la valutazione probatoria sottostante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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