Cassazione Civile, Ordinanza n. 05718/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti, ha accolto il ricorso dell'ASL, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda dei medici. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo, rilevando che l'orientamento seguito si è consolidato solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni dirigenti medici nei confronti dell'ASL per ottenere il riconoscimento del diritto al conferimento di funzioni/ incarichi dirigenziali previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, in particolare funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, consulenza, studio e ricerca, nonché funzioni ispettive, di verifica e controllo, assumendo che, decorso il quinquennio e in mancanza dell'incarico di direzione di struttura, tale attribuzione dovesse avvenire in modo automatico e che il relativo mancato conferimento desse luogo a danno risarcibile. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, ritenendo sussistente tale automatismo. L'ASL ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di norme di legge, della contrattazione collettiva e del regolamento interno aziendale in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali nel settore sanitario, sostenendo che la disciplina invocata non consente di desumere un diritto automatico al conferimento delle funzioni indicate dal comma 4 dell'art. 15 d.lgs. n. 502/1992 per il solo decorso dei cinque anni. I resistenti eccepivano anche l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Il comma 4 non introduce un automatismo assoluto nel conferimento delle funzioni professionali o di alta specializzazione ai dirigenti medici decorso il quinquennio; il conferimento dell'incarico resta subordinato ai presupposti organizzativi e procedurali previsti dall'assetto aziendale e dalla contrattazione collettiva.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
La Corte richiama il principio di continuità dell'orientamento giurisprudenziale, richiamando le ragioni già espresse nelle precedenti decisioni.
art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
La memoria depositata ai sensi di tale norma non ha indotto a mutare l'orientamento già consolidato.
La disciplina dell'organizzazione e del conferimento degli incarichi nella dirigenza medica va letta insieme alla contrattazione collettiva e all'assetto organizzativo dell'azienda.
Massime di principio
- In tema di dirigenza medica, il superamento del quinquennio di anzianità con valutazione positiva non determina di per sé il diritto automatico al conferimento di funzioni di alta specializzazione, consulenza, studio, ricerca o di funzioni ispettive, di verifica e controllo.
- Il conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari è condizionato alla disponibilità dei posti, alla coerenza con l'assetto organizzativo fissato nell'atto aziendale, alla copertura finanziaria e al superamento delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva.
- Quando la disciplina di settore e quella collettiva non fondano il preteso automatismo, la domanda volta a ottenere l'attribuzione dell'incarico e il risarcimento del danno per il suo mancato conferimento deve essere rigettata.
- In sede di legittimità, una censura che denunci la violazione della disciplina normativa e contrattuale è ammissibile se individua chiaramente il vizio della sentenza impugnata e la sua inidoneità a fondare il diritto riconosciuto.
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