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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05903/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a far accertare l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un titolare di impresa individuale, per lo svolgimento di mansioni di commessa addetta alle vendite in più periodi tra il 2011 e il 2019. La Corte d’appello ha riconosciuto tre distinti rapporti, dichiarando prescritte le pretese retributive relative al primo periodo e condannando il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive per gli altri due periodi, ritenendo inoltre insussistente una giusta causa di dimissioni. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 246, 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la Corte territoriale svalutato e ritenuto inutilizzabili alcune testimonianze perché rese da soggetti legati da parentela o convivenza; 2) violazione degli artt. 2697, 2113, 2935 e 2948 c.c. e vizi motivazionali sulla prescrizione dei crediti del primo rapporto, sostenendo che la continuità del rapporto e l’assenza di cesure temporali dovevano essere provate dal datore di lavoro; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi motivazionali sull’accertamento dell’orario di lavoro, che sarebbe stato a tempo pieno e non part-time; 4) violazione dell’art. 2119 c.c. e nullità della sentenza in punto di insussistenza della giusta causa di dimissioni, assumendo che la retribuzione percepita fosse inadeguata rispetto a mansioni e orario svolti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione di attendibilità delle testimonianze e la scelta tra prove contrastanti spettano al giudice di merito. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi perché formulati in modo promiscuo e perché, nella sostanza, miravano a una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità; inoltre, non ricorrevano i rigorosi presupposti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice. Ha confermato, per quanto rilevante ai fini del giudizio di legittimità, l’impostazione della Corte d’appello secondo cui la valutazione delle prove testimoniali e documentali, la ricostruzione della continuità o discontinuità dei rapporti di lavoro, la determinazione dell’orario e l’accertamento della giusta causa di dimissioni sono apprezzamenti di merito non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e non mancante nei limiti costituzionali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 246 c.p.c.

    Richiamato quale parametro sulla capacità testimoniale e sull’attendibilità dei testi, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma, limitandosi a ribadire la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione è stata reputata inammissibile perché, nel caso concreto, mirava in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio svolta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    È stato ribadito il principio della libera valutazione delle prove da parte del giudice di merito, salvo le prove legali; il relativo apprezzamento è insindacabile in cassazione se logico e coerente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse in sostanza una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2113 c.c.

    Citate dalla ricorrente in relazione alla prescrizione e alla posizione del lavoratore, senza una specifica elaborazione della Corte, che ha dichiarato inammissibile la censura.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti, ma non oggetto di una autonoma regula iuris nel provvedimento.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato in tema di prescrizione dei crediti retributivi; la Corte non affronta nel merito la questione per l’inammissibilità del motivo.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato sulla giusta causa di dimissioni; la censura è stata respinta in rito perché diretta a contestare l’accertamento di fatto della Corte territoriale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ha affermato che la proposizione promiscua e non scindibile di più vizi rende il motivo inammissibile per difetto di specificità; inoltre, il vizio motivazionale è oggi limitato al minimo costituzionale e non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di nullità della sentenza in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove: la ricostruzione della fattispecie concreta resta riservata al giudice di merito.
  • La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e la scelta tra deposizioni contrastanti rientrano nel potere esclusivo del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo un difetto motivazionale nei limiti oggi molto ristretti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e chiaramente sussumibile in una sola delle censure tipizzate: la deduzione promiscua di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, senza possibilità di separare le argomentazioni, comporta inammissibilità.
  • Il vizio di motivazione è oggi denunciabile soltanto quando la motivazione manchi del tutto, sia perplessa o incomprensibile, ovvero quando sia omesso l’esame di un fatto storico decisivo; non basta contestare la maggiore o minore persuasività delle prove valutate dal giudice di merito.
  • In tema di rapporti di lavoro, l’accertamento della continuità o discontinuità del rapporto, della natura subordinata della prestazione e dell’orario effettivo svolto costituisce apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo entro i limiti del controllo sulla motivazione e non come errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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