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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05728/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dalla mancata assegnazione alla ricorrente di 21 ore nella branca specialistica di endocrinologia nell’ambito della specialistica ambulatoriale convenzionata. La professionista aveva chiesto che fosse dichiarato il proprio diritto all’assegnazione dell’incarico, previa disapplicazione degli atti amministrativi che avevano condotto alla mancata attribuzione, e la condanna dell’azienda sanitaria al conferimento dell’incarico e al risarcimento del danno commisurato ai compensi che avrebbe percepito. In primo e secondo grado la domanda è stata rigettata perché ritenuta insussistente la pretesa, sulla base di una duplice ratio: da un lato, la Corte territoriale ha ritenuto decisiva la mancanza di prova della copertura finanziaria necessaria per l’assegnazione delle ore; dall’altro ha rilevato che il Comitato consultivo zonale aveva solo un potere di designazione e non anche di assegnazione dell’incarico, profilo non censurato in appello. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 23, comma 4, CCNL, assumendo che il giudice d’appello avesse travisato la domanda qualificandola come pretesa all’assunzione, mentre si trattava di attribuzione di ore fino al completamento del monte orario; 2) violazione degli artt. 81 Cost., 191 e ss. d.lgs. n. 267/2000 e 3, comma 6, d.lgs. n. 502/1992, sostenendo che la mancata copertura finanziaria avrebbe dovuto far sorgere responsabilità dell’azienda e diritto al risarcimento; 3) vizio motivazionale per non avere valorizzato la disparità di trattamento derivante dall’assegnazione di altri incarichi in assenza di copertura; 4) omesso esame della domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero genericamente dirette a contestare una pretesa errata qualificazione della domanda, ma che dalla motivazione della sentenza impugnata emergesse chiaramente che il thema decidendum riguardava proprio il diritto all’assegnazione delle ore di specialistica e la rilevanza della copertura finanziaria. Inoltre ha valorizzato la presenza di una autonoma ratio decidendi non censurata: la Corte d’appello aveva affermato che il rigetto era già sorretto dall’inimpugnata statuizione del Tribunale secondo cui il Comitato consultivo zonale aveva soltanto poteri di designazione e non di assegnazione. Poiché il ricorso non aggrediva specificamente entrambe le rationes, è stato dichiarato inammissibile. Nessuna condanna alle spese, non avendo la parte intimata svolto difese; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 4, CCNL

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’assegnazione delle ore di specialistica ambulatoriale convenzionata non equivalga a un’assunzione, ma a un incarico da completare nel monte orario previsto

  • art. 81 Cost.

    invocato per sostenere la necessità di una previa verifica della copertura finanziaria prima di procedere all’assegnazione dell’incarico

  • artt. 191 e ss. d.lgs. n. 267/2000

    richiamati dalla ricorrente a fondamento del principio di necessaria copertura finanziaria degli impegni di spesa dell’amministrazione

  • art. 3, comma 6, d.lgs. n. 502/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità della procedura in assenza dei presupposti finanziari e la conseguente responsabilità dell’azienda sanitaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a fondare il decisum, il ricorso per cassazione deve investire specificamente tutte le rationes; la mancata censura anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile.
  • La censura per travisamento della domanda è inammissibile se dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che il giudice di merito ha correttamente individuato il thema decidendum e ha deciso sulla questione effettivamente devoluta.
  • Il ricorrente che deduca il diritto all’assegnazione di un incarico o di ore convenzionate deve confrontarsi con tutti i presupposti affermati dal giudice di merito, inclusa l’eventuale necessità della copertura finanziaria e il titolo/potere dell’organo che ha effettuato la designazione o l’assegnazione.
  • La mera allegazione di disparità di trattamento non è sufficiente a superare una decisione fondata su una distinta ragione ostativa non attinta dal ricorso.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la doglianza mira in realtà a contestare la qualificazione giuridica della domanda o la ricostruzione complessiva della vicenda già esaminata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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