Cassazione Civile, Ordinanza n. 05904/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, in sostanza, la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'impugnazione del licenziamento. Ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente di una società del gruppo ENI con qualifica formale di dirigente fino al 28/05/2019, era stato licenziato per motivi disciplinari legati soprattutto alla gestione di una specifica operazione commerciale con una società terza. Egli sosteneva di essere in realtà uno pseudo-dirigente e che il recesso fosse nullo perché ritorsivo; in subordine deduceva l'illegittimità del licenziamento per violazione delle garanzie procedimentali dell'art. 7 L. n. 300/1970, oppure per insussistenza del fatto contestato, o ancora perché la condotta sarebbe stata meritevole al più di una sanzione conservativa. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'appello respingeva il gravame, affermando tra l'altro: che l'omessa lettura del dispositivo in primo grado nel rito del lavoro integra nullità da far valere in appello ma non comporta rimessione al primo giudice; che erano inammissibili nuove allegazioni e nuovi documenti introdotti solo con il cambio di difensore; che non vi era prova del carattere ritorsivo del licenziamento; che la qualifica di dirigente risultava effettiva in base a funzioni, poteri e procure; che non era stato provato uno svolgimento del rapporto difforme da quello formalmente convenuto; e che, essendo stata proposta solo la tutela reale ex art. 18 L. n. 300/1970, restava superfluo esaminare l'eventuale tutela indennitaria contrattuale prevista per i dirigenti. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi: il primo insisteva sulla nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo e sulla mancata dichiarazione di tale nullità da parte della Corte d'appello; il secondo denunciava violazioni processuali per la mancata ammissione delle istanze istruttorie e dei documenti, nonché il mancato esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, chiedendo inoltre una rivalutazione del materiale probatorio. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non si confrontava con la ratio della decisione d'appello, fondata sulla non riconducibilità della nullità ai casi di rimessione al primo giudice; il secondo perché generico, contraddittorio, non autosufficiente e in parte diretto contro la sentenza di primo grado o a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 300/1970
La dedotta violazione delle garanzie procedimentali non è stata ritenuta decisiva ai fini della domanda proposta; la Corte d'appello l'ha considerata comunque priva degli effetti invocati dal ricorrente nel caso concreto.
art. 18, co. 4, L. n. 300/1970
La domanda introduttiva era stata impostata sulla tutela reale prevista per il licenziamento illegittimo, ma la Corte d'appello ha rilevato che, rispetto alla qualifica dirigenziale e alle domande formulate, non era stata proposta una specifica domanda di tutela indennitaria contrattuale.
art. 429 c.p.c.
L'omessa lettura del dispositivo in udienza nel rito del lavoro determina nullità della sentenza di primo grado, ma tale nullità va fatta valere in appello e non comporta, di regola, rimessione al primo giudice.
artt. 353 e 354 c.p.c.
Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative; la nullità per omessa lettura del dispositivo in primo grado non vi rientra, sicché il giudice d'appello deve decidere nel merito.
art. 360, co. 1, c.p.c.
Il ricorso deve essere sussunto in uno dei motivi di impugnazione tipizzati; la mancata indicazione del vizio specifico e la non corrispondenza alla motivazione impugnata conducono all'inammissibilità.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
La violazione di legge processuale dedotta deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con le specifiche rationes decidendi.
art. 420 c.p.c.
Il potere di produrre nuovi mezzi di prova in rito lavoro non può essere invocato in modo generico; occorre una specifica giustificazione della necessità delle nuove allegazioni e dei nuovi documenti.
art. 421 c.p.c.
I poteri istruttori ufficiosi possono essere esercitati solo se le prove già acquisite risultano insufficienti e se sia stata allegata e coltivata in modo rituale la relativa istanza; in cassazione non può dolersi della loro mancata attivazione chi non abbia dedotto e provato di averla richiesta in appello.
art. 24 Cost.
La censura di violazione del diritto di difesa è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente correlata alle ragioni della decisione di merito.
art. 111 Cost.
Il motivo volto a contestare la mancata ammissione di prove è stato reputato inammissibile per difetto di specificità e per richiesta di rivalutazione del merito.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma il relativo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava in sostanza a un nuovo esame del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Non consente in cassazione di rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito.
artt. 177, 187, 188, 189 e 224 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno di doglianze istruttorie, ma senza specifico confronto con la ratio della sentenza impugnata.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo in udienza integra una nullità della sentenza di primo grado, ma non determina automaticamente la rimessione della causa al primo giudice: se non ricorrono le tassative ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice d'appello deve decidere nel merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata o quando si risolve nella mera riproposizione di censure già disattese dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove, dei documenti o di una trascrizione audio: tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- Le doglianze relative alla mancata ammissione di prove o all'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi devono essere specifiche, autosufficienti e precedute dalla rituale istanza nel grado di merito in cui si assume il vizio; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare l'omesso esame di singoli documenti o mezzi di prova in sé considerati, ma solo di un fatto storico decisivo non esaminato.
- Quando la qualifica dirigenziale risulti coerente con funzioni, poteri rappresentativi e collocazione organizzativa del lavoratore, la contestazione di pseudo-dirigenza richiede una prova rigorosa di un concreto svolgimento del rapporto difforme da quello formalmente pattuito.
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