Cassazione Civile, Ordinanza n. 04971/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione di immobile ad uso diverso, rinnovato per un novennio, nel quale era prevista una clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento anche di una sola rata del canone. Dopo una scrittura integrativa che aveva ridotto temporaneamente il canone, la conduttrice continuava a versare l'importo ridotto oltre il periodo pattuito. La società locatrice subentrata, ritenendo cessata la validità della riduzione e operante la clausola risolutiva, comunicava la risoluzione del contratto e chiedeva giudizialmente risoluzione, rilascio dell'immobile e risarcimento danni. Il Tribunale rigettava le domande; la Corte d'appello dichiarava improcedibile l'appello perché proposto con citazione anziché con ricorso e depositato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 4 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 426 c.p.c., sostenendo che la sanatoria piena dell'atto introduttivo erroneamente formato rendesse irrilevante il deposito oltre il termine, essendo sufficiente la notifica; 2) omesso esame sull'operatività della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; 3) omesso esame sulla gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.; 4) omesso esame sulla domanda risarcitoria; 5) omesso esame sulle spese; 6) omesso esame sulla domanda di interessi e rivalutazione ritenuta nuova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 4 d.lgs. 150/2011 non si applica ai giudizi ex art. 447-bis c.p.c., restando regolati dagli artt. 426 e 427 c.p.c. i mutamenti tra rito ordinario e rito locatizio/lavoristico; pertanto, quando l'appello doveva essere proposto con ricorso, la citazione non bastava se non anche depositata nel termine di legge. Ha dichiarato inammissibili anche gli altri motivi perché, una volta ritenuto tardivo/inammissibile l'appello, la Corte territoriale non aveva l'obbligo di pronunciarsi nel merito sulle questioni riproposte. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di euro 1.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
indica il rito applicabile alle controversie locatizie; la decisione chiarisce che, nei giudizi introdotti con tale rito, non opera la disciplina speciale di sanatoria dell'art. 4 d.lgs. 150/2011 per i mutamenti di rito.
non si applica ai giudizi ex art. 447-bis c.p.c.; la sua portata è limitata ai procedimenti civili speciali autonomamente regolati dalla legislazione speciale ricondotti ai modelli semplificati previsti dal decreto.
resta norma di coordinamento per il passaggio tra rito ordinario e rito del lavoro/locatizio; non è superato dall'art. 4 d.lgs. 150/2011.
richiamato insieme all'art. 426 c.p.c. quale disciplina che continua a governare i mutamenti tra rito ordinario e rito speciale del lavoro/locatizio.
richiama il termine e la forma del ricorso in appello nei procedimenti soggetti a rito del lavoro; nel caso concreto il deposito oltre trenta giorni ha determinato improcedibilità/inammissibilità del gravame.
dedotto come norma sulla clausola risolutiva espressa, ma i motivi che la riguardavano sono stati dichiarati inammissibili per difetto di necessità di esame dopo la declaratoria di tardività dell'appello.
dedotto sulla gravità dell'inadempimento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché assorbita dalla tardività dell'appello.
richiamato dalla ricorrente per il danno risarcibile; nessuna statuizione di merito per l'inammissibilità del gravame.
richiamato dalla ricorrente per la liquidazione del danno; la questione resta assorbita.
richiamato dalla ricorrente nel motivo risarcitorio, ma senza esame nel merito a causa dell'inammissibilità dell'appello.
richiamato in tema di spese processuali; la censura è stata dichiarata inammissibile perché relativa a questioni non esaminabili dopo la declaratoria di tardività dell'appello.
richiamato dalla ricorrente sugli interessi; la questione è stata ritenuta non scrutinabile nel merito per la stessa ragione.
utilizzato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva l'inammissibilità di tutti i motivi.
richiamato per dichiarare inammissibile il primo motivo, in quanto contrario a un principio già affermato dalle Sezioni Unite.
norma procedurale per la trattazione camerale del ricorso.
applicato per sanzionare l'abuso del processo, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 1.000.
richiamato nel passaggio sull'eventuale rimessione alle Sezioni Unite; la Corte osserva che non vi era motivo di attivarlo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi in materia locatizia introdotti ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., la disciplina di cui all'art. 4 d.lgs. 150/2011 non si applica ai mutamenti di rito: continuano a valere gli artt. 426 e 427 c.p.c. come norme di coordinamento tra rito ordinario e rito speciale.
- Quando l'impugnazione deve essere proposta con ricorso entro un termine perentorio, la proposizione con citazione non è sufficiente se l'atto non è anche depositato nel termine richiesto dalla legge; la sola notificazione non sana il difetto di tempestivo deposito.
- Se l'appello è dichiarato inammissibile o improcedibile per tardività/forma dell'atto introduttivo, il giudice del gravame non è tenuto a pronunciarsi sulle questioni di merito riproposte con i motivi di impugnazione.
- Il ricorso per cassazione che si ponga in aperto contrasto con un principio già chiarito dalle Sezioni Unite, senza confrontarsi con esso, può integrare un uso abusivo dello strumento impugnatorio e legittimare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
- La censura di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito, avendo correttamente rilevato l'inammissibilità o l'intempestività dell'impugnazione, non è più chiamato a decidere le questioni sostanziali dedotte dalle parti.
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