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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33941/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

La controversia

A seguito di appalto pubblico per lavori di adeguamento di barriere di sicurezza, l’appaltatrice affidava in subappalto alcune lavorazioni e concludeva i lavori in anticipo rispetto al termine contrattuale. Nel capitolato era previsto, all’art. 5, un primo paragrafo con penale e premio di accelerazione calcolati in misura percentuale sull’importo netto contrattuale e, in un secondo paragrafo, un ulteriore meccanismo di "rimborso per maggiori danni" con incentivo giornaliero per l’anticipata ultimazione in presenza di interferenze con il traffico, con espresso divieto di cumulo tra le due previsioni. L’appaltatrice formulava riserve chiedendo somme ben superiori a quelle già riconosciute dalla stazione appaltante; il credito veniva poi ceduto al consorzio resistente, che agiva in giudizio per il pagamento del residuo. Il tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’appello accoglieva parzialmente l’appello ritenendo dovuto l’incentivo previsto nel secondo paragrafo dell’art. 5, in aggiunta a quanto già versato, sul presupposto che tale voce non fosse soggetta al limite del 10% previsto dalla normativa per penali e premi di accelerazione. Con il ricorso per cassazione la stazione appaltante deduceva, da un lato, la violazione del D.M. 145/2000 e dell’art. 117 d.P.R. 554/1999, sostenendo che entrambe le clausole contrattuali fossero comunque incentivi/premi di accelerazione sottoposti al limite massimo del 10% dell’importo netto contrattuale; dall’altro, lamentava violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, poiché il credito ulteriore richiesto non era stato provato e i giorni di anticipo erano stati quantificati in modo non corretto. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo e assorbito il secondo, cassando la sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha interpretato l’art. 5 del capitolato nel senso che entrambe le previsioni contrattuali, pur distinte e non cumulabili, attengono a premi/incentivi per l’anticipata ultimazione dei lavori e, come tali, sono soggette al medesimo limite legale del 10% dell’ammontare netto contrattuale previsto dalla disciplina degli appalti pubblici richiamata nel ricorso. Ha quindi escluso che l’incentivo previsto nel secondo paragrafo, collegato alla riduzione dell’interferenza con il traffico, possa sottrarsi a quel massimale. Ne è conseguita la cassazione della sentenza d’appello con rinvio, con assorbimento del secondo motivo relativo alla prova dei presupposti e alla quantificazione del credito.

Norme richiamate

  • art. 1 D.M. 19 aprile 2000, n. 145

    Le disposizioni del capitolato generale si inseriscono nel contratto e sostituiscono le clausole difformi, salvo diversa previsione di legge o regolamento.

  • art. 22 D.M. 19 aprile 2000, n. 145

    La penale per ritardato adempimento è applicata nei limiti previsti dall’art. 117 del regolamento.

  • art. 23 D.M. 19 aprile 2000, n. 145

    Il premio di accelerazione può essere previsto solo in casi particolari, con criteri analoghi a quelli della penale e solo se l’esecuzione è conforme alle obbligazioni assunte.

  • art. 117 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Le penali per ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera e complessivamente non possono superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale; la Corte estende tale limite anche agli incentivi/premi di accelerazione previsti contrattualmente.

  • art. 12 L. 10 dicembre 1981, n. 741

    La norma è richiamata per il quadro storico dell’istituto dei premi di incentivazione per accelerare l’esecuzione dei lavori pubblici.

  • art. 145 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    È richiamato come conferma della disciplina del premio per ogni giorno di anticipo collegata al limite percentuale già previsto per le penali.

  • art. 113-bis d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    La Corte lo richiama come disciplina successiva che ribadisce la soglia massima del 10% per le penali da ritardo.

  • art. 50 d.l. 31 maggio 2021, n. 77 conv. in l. 29 luglio 2021, n. 108

    La norma è richiamata per mostrare che il legislatore successivo ha previsto una diversa soglia massima, elevata al 20% in specifiche ipotesi.

  • art. 126 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    È richiamato come disciplina attuale che consente alla stazione appaltante di prevedere un premio di accelerazione con limite massimo del 10% dell’ammontare netto contrattuale.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato nel secondo motivo come parametro sull’onere della prova, motivo poi assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per la censura di violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo, motivo assorbito.

Massime di principio

  • Nei contratti di appalto pubblico, le clausole che attribuiscono un premio o incentivo per l’anticipata ultimazione dei lavori devono essere ricondotte alla disciplina legale di settore e restano soggette al limite massimo percentuale previsto dalla normativa, anche se il capitolato le articola in più voci o le collega a ulteriori presupposti fattuali.
  • Il divieto di cumulo tra due diverse voci premiali non consente di sottrarre una delle due al massimale legale: l’alternatività delle clausole opera sul piano dell’applicazione concreta, ma non elide la comune natura incentivante e il relativo tetto normativo.
  • Quando il capitolato prevede una voce premiale automatica e un’ulteriore voce subordinata a specifiche interferenze o maggiori oneri, la seconda non va qualificata come istituto del tutto autonomo rispetto al premio di accelerazione se essa continua a remunerare, in sostanza, l’anticipazione della conclusione dei lavori.
  • L’interpretazione della clausola contrattuale deve essere coordinata con la disciplina imperativa richiamata dal capitolato generale d’appalto, che si inserisce nel contratto e ne conforma il contenuto.
  • In sede di ricorso per cassazione, una volta accolto il motivo di diritto che investe la qualificazione giuridica della clausola e il regime applicabile, restano assorbite le censure che riguardano la prova dei presupposti di fatto e la quantificazione del credito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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