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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10683/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

In origine una società creditrice otteneva dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per il pagamento di oltre 165 mila euro, quale corrispettivo non versato per forniture di carburante. L'ingiunto proponeva opposizione sostenendo, da un lato, la tardiva notificazione del decreto monitorio e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta di adempiere, perché l'impresa di cui era titolare e i relativi conti correnti erano stati colpiti da sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale a suo carico. Il Tribunale dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo ma, nel merito, condannava comunque il debitore al pagamento della somma richiesta. La Corte d'appello rigettava l'appello. In Cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 1256, comma 2, c.c. e di varie norme costituzionali e processuali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la temporanea impossibilità sopravvenuta, pretendendo un impedimento definitivo e omettendo di considerare che il sequestro impediva l'uso delle somme necessarie al pagamento; 2) ulteriore violazione dell'art. 1256, comma 2, c.c. e del d.lgs. n. 231/2002, censurando la statuizione che aveva riconosciuto gli interessi moratori, sul presupposto della imputabilità del ritardo; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dei principi del giusto processo, deducendo che il mancato disconoscimento delle sottoscrizioni sui documenti di consegna non potesse valere come riconoscimento del debito, perché egli non aveva potuto verificare la documentazione aziendale sequestrata e aveva chiesto la sospensione del processo in attesa del dissequestro.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, richiamando il principio secondo cui l'impossibilità sopravvenuta rilevante ex art. 1256 c.c. deve essere assoluta, obiettiva e non imputabile al debitore. Ha ribadito che tale impossibilità, quando riguarda un'obbligazione pecuniaria, non è configurabile in base al solo sequestro preventivo del patrimonio o dell'azienda, perché per le somme di denaro opera il principio genus numquam perit. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva allegato né provato la non imputabilità del fatto impeditivo, cioè il sequestro, né un diligente comportamento per rimuoverlo o per reperire altrimenti le somme dovute. È stata quindi esclusa anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1256 c.c. e ritenuto infondato il terzo motivo, poiché il disconoscimento delle sottoscrizioni sui documenti di consegna non richiedeva la consultazione della documentazione aziendale sequestrata, ma soltanto la visione dei documenti prodotti dalla controparte. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1256 c.c.

    L'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione o esonera dal ritardo deve essere assoluta, obiettiva e non imputabile al debitore; per un'obbligazione pecuniaria non è normalmente configurabile, perché il denaro è cosa fungibile e vale il principio genus numquam perit.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, senza incidenza sul decisum, in relazione alla presunta irrilevanza della colpevolezza ai fini del sequestro preventivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo, ma la Corte ha respinto la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione della prova e il mancato disconoscimento delle sottoscrizioni; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inconferente.

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo disposto ai sensi di tale norma non integra di per sé una causa liberatoria dell'obbligazione pecuniaria, occorrendo la prova della non imputabilità del fatto impeditivo e dell'impossibilità di reperire altrimenti le somme.

  • artt. 3 e 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Richiamati in relazione agli interessi moratori; la Corte ha confermato la debenza degli interessi perché il ritardo non era stato reso non imputabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata come parametro dei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impossibilità sopravvenuta idonea a liberare il debitore o a escludere la mora deve essere oggettiva, assoluta e non imputabile; una mera difficoltà finanziaria o organizzativa non basta.
  • Per le obbligazioni pecuniarie il sequestro preventivo dei beni o dell'azienda del debitore non comporta automaticamente impossibilità di adempiere, poiché il denaro è bene fungibile e occorre dimostrare l'effettiva indisponibilità non rimovibile delle risorse necessarie.
  • Chi invoca l'impossibilità sopravvenuta deve allegare e provare non solo l'evento impeditivo, ma anche di aver tenuto un comportamento diligente per evitarne o rimuoverne gli effetti e di non poter reperire diversamente la prestazione.
  • La mancanza di colpevolezza presupposta dal provvedimento penale non coincide con la non imputabilità civilistica dell'inadempimento: ai fini dell'art. 1256 c.c. rileva il rapporto tra il debitore, la prestazione e il concreto impedimento all'adempimento.
  • Il mancato disconoscimento di sottoscrizioni su documenti prodotti dalla controparte può essere apprezzato dal giudice se il disconoscimento non richiede l'accesso ad altra documentazione sequestrata, ma solo la visione dei documenti stessi.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggioreBuona fede e correttezza

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