Cassazione Civile, Ordinanza n. 11493/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale, della domanda di partecipazione di un creditore alla procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012, perché depositata oltre il termine fissato dal liquidatore. Il creditore aveva proposto reclamo contro il decreto di esclusione, sostenendo che la data indicata dal liquidatore non fosse un termine processuale soggetto alle regole degli artt. 152 e ss. c.p.c., che non esistesse una disciplina di decadenza per la domanda tardiva e che, in difetto, dovesse applicarsi in via analogica l'art. 101 l.fall. sulle insinuazioni tardive. Ha inoltre dedotto che non poteva essergli opposta la decadenza in assenza di difesa tecnica obbligatoria e di un avvertimento espresso sulle conseguenze della mancata tempestiva presentazione, circostanze che avrebbero integrato una causa non imputabile del ritardo. La Corte ha trattato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che la disciplina della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato è completa e autonoma, che il termine fissato dal liquidatore è di fonte legale e ha funzione acceleratoria, e che la tardività è sanabile solo mediante rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. ove sia dimostrata una causa non imputabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione del tribunale che aveva dichiarato inammissibile la domanda del creditore presentata oltre il termine stabilito dal liquidatore, perché il termine previsto dall'art. 14-sexies, lett. b), l. n. 3/2012 è da considerarsi perentorio, pur in difetto di espressa previsione di decadenza, in ragione della funzione acceleratoria della procedura. La Corte ha escluso l'applicabilità analogica dell'art. 101 l.fall., ritenendo che la procedura di sovraindebitamento abbia una disciplina compiuta e distinta da quella fallimentare. Ha altresì precisato che il creditore tardivo può solo chiedere rimessione in termini dimostrando una causa non imputabile, circostanza non allegata nel caso concreto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14 quinquies l. n. 3/2012
Richiamato dai motivi come parte della disciplina della procedura di sovraindebitamento, senza una specifica autonoma statuizione della Corte sul suo contenuto.
Il termine fissato dal liquidatore per la presentazione delle domande di partecipazione è di fonte legale, ha funzione acceleratoria della procedura ed è perentorio anche se la legge non lo qualifica espressamente come tale.
Richiamato nei motivi come norma della procedura di sovraindebitamento, senza autonoma interpretazione specifica nel dispositivo motivazionale.
"i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente"
Riguarda i termini processuali; la Corte esclude che la domanda di partecipazione alla liquidazione del patrimonio sia un atto processuale in senso proprio soggetto a tale disciplina in via diretta.
La scadenza del termine per la domanda di partecipazione comporta decadenza salvo che il creditore provi una causa non imputabile e ottenga rimessione in termini.
Richiamato insieme agli artt. 152 e 153 c.p.c. nei motivi, senza autonoma valutazione specifica.
art. 12 preleggi
Invocato per sostenere l'interpretazione analogica, ma la Corte ritiene non necessario colmare alcuna lacuna normativa mediante analogia con la legge fallimentare.
La Corte esclude l'applicazione analogica della disciplina delle domande tardive fallimentari alla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre disparità di trattamento, ma la Corte ritiene che la diversa disciplina derivi da scelta discrezionale del legislatore.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il regime decadenziale, senza accoglimento.
È la norma di deduzione dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato nei motivi come disciplina delle insinuazioni tardive, ma la Corte ne esclude l'applicazione analogica.
Richiamato nei motivi come fondamento della richiesta di rimessione in termini in presenza di causa non imputabile.
art. 54 Reg. UE 2015/848
Richiamato nei motivi, senza che la Corte ne faccia applicazione specifica nel ragionamento decisorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma di modifica richiamata per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Parte della disciplina compiuta della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, caratterizzata da semplificazione e rapidità.
art. 14 octies, comma 4, l. n. 3/2012
Richiamato per evidenziare la natura deformalizzata del reclamo nella procedura.
art. 10, comma 6, l. n. 3/2012
Richiamato come base del reclamo deformalizzato ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c.
Richiamato per mostrare che anche la fase liquidatoria è improntata a tempi ristretti e semplificazione.
Usato in via comparativa per affermare che, anche in assenza di espressa previsione di perentorietà, il termine può esserlo in funzione dell'esigenza di rapida liquidazione del patrimonio.
Richiamato come conferma normativa successiva della perentorietà del termine per la liquidazione controllata e dell'impostazione acceleratoria della procedura.
Massime di principio
- Nella procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, il termine assegnato dal liquidatore per la presentazione delle domande di partecipazione è di fonte legale e, per la sua funzione acceleratoria, deve essere considerato perentorio anche se la legge non lo qualifica espressamente come tale.
- La disciplina della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato costituisce un sistema compiuto e autonomo: non è consentito colmare la mancata previsione di domande tardive mediante applicazione analogica della disciplina fallimentare.
- Gli atti compiuti nella procedura di liquidazione del patrimonio non sono atti processuali in senso stretto; pertanto, la disciplina generale dei termini processuali va applicata solo in quanto compatibile con la natura concorsuale e semplificata del procedimento.
- Il creditore che presenti la domanda oltre il termine fissato può essere rimesso in termini solo se allega e prova una causa non imputabile del ritardo.
- La diversa regolazione rispetto alla procedura fallimentare o alla liquidazione giudiziale non integra di per sé una disparità di trattamento illegittima, ma può rientrare nelle scelte discrezionali del legislatore in ragione della maggiore semplicità e celerità della procedura di sovraindebitamento.
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