Cassazione Civile, Ordinanza n. 06910/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una imprenditrice aveva sottoscritto, su modulo predisposto dalla società fornitrice, una proposta di acquisto di un macchinario distributore di biglietti "Gratta e Vinci". Dopo l'accettazione della proposta e la stipula di un contratto di locazione operativa con una società di leasing collegata all'operazione, il bene consegnato si sarebbe rivelato difettoso, non funzionante e non conforme. La parte acquirente denunciava i vizi, chiedeva interventi tecnici e poi la sostituzione del bene. In giudizio domandava, prima in via principale e poi in via subordinata, la sostituzione o la risoluzione del rapporto e il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte d'appello aveva ritenuto che la tutela consumeristica fosse stata abbandonata, che il contratto originario di vendita fosse stato risolto per mutuo consenso e sostituito da una vendita alla società di leasing e da un successivo leasing con l'utilizzatrice; quindi aveva negato l'ammissibilità o la fondatezza delle domande contrattuali. Con il ricorso per cassazione la parte utilizzatrice censurava: la dichiarazione di inammissibilità della domanda subordinata proposta nella memoria ex art. 183 c.p.c.; la qualificazione del rapporto come vendita invece che come schema atipico di fornitura-leasing; l'affermazione che il Tribunale avesse mutato il titolo della domanda; la negazione della legittimazione a far valere la responsabilità contrattuale del fornitore; il rifiuto di riqualificare la domanda come extracontrattuale; e il rigetto delle voci di danno per mancata prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi sei motivi investissero, in realtà, valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, sia quanto alla ricostruzione delle operazioni negoziali e alla loro qualificazione, sia quanto all'individuazione del contenuto delle domande. Ha inoltre osservato che, sulla base dell'accertamento di merito della Corte d'appello, non esisteva un rapporto contrattuale ancora efficace tra le parti idoneo a fondare la risoluzione richiesta; per il giudice di legittimità, in mancanza di un titolo contrattuale ancora produttivo di effetti, l'utilizzatore poteva eventualmente agire solo in via extracontrattuale, ma non era legittimato a chiedere la risoluzione del contratto di vendita tra fornitore e società di leasing. Anche il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva adeguatamente la ratio decidendi sul difetto di prova dei danni da mancato guadagno e all'immagine. Spese di legittimità compensate e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
le domande nuove o non tempestivamente introdotte oltre la barriera preclusiva devono essere valutate alla luce del loro contenuto effettivo; nel caso concreto la domanda subordinata è stata ritenuta comunque inammissibile dalla corte territoriale, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure perché dirette contro apprezzamenti di merito.
è richiamato in relazione al divieto di ultrapetizione ed extrapetizione, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze non scalfissero la ricostruzione di merito della domanda e del rapporto controverso.
è evocato nel motivo di ricorso sulla riqualificazione della domanda, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché non attaccava la ratio decidendi.
richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione equitativa dei danni, ma la Corte ha rilevato il difetto di adeguata censura della motivazione sul difetto di prova e sulla mancata indicazione di criteri di liquidazione.
invocato per contestare l'interpretazione del contratto, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché relativa a una valutazione di merito.
richiamato per censurare l'affermazione di risoluzione consensuale del contratto; la Cassazione ha ritenuto la questione assorbita nell'inammissibilità delle censure di merito.
richiamato per sostenere la responsabilità contrattuale e il rimedio della risoluzione; la Corte ha ribadito che la risoluzione spetta alla parte del rapporto ancora efficace e non al terzo.
evocato quale base della domanda di risoluzione della vendita, ma la Corte d'appello aveva escluso la fondatezza della domanda per difetto di un rapporto contrattuale ancora efficace tra le parti.
richiamato nel motivo sulla possibile responsabilità extracontrattuale del fornitore verso l'utilizzatrice; la Corte ha ricordato che, in mancanza di titolo contrattuale, la tutela eventualmente esperibile dal terzo è di natura extracontrattuale.
richiamato per la censura sul mancato riconoscimento di danni asseritamente provati; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non confrontato con la ratio del difetto di prova.
indicato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato per affermare che la motivazione della sentenza impugnata poteva essere corretta in via integrativa a fronte di dispositivo conforme a diritto.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
richiamato quale fondamento delle originarie domande di sostituzione o risoluzione in ambito consumeristico, poi ritenute non più coltivate e comunque non decisive nel giudizio di legittimità.
richiamato per la richiesta di interessi moratori sulle somme domandate.
Massime di principio
- Le censure di legittimità non possono trasformarsi in una rivalutazione del merito quando investono l'interpretazione delle operazioni contrattuali, la ricostruzione dei rapporti negoziali o l'individuazione del contenuto delle domande: tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione, la domanda di risarcimento o di risoluzione va esaminata in base al titolo effettivamente accertato: se il rapporto contrattuale originario è stato ritenuto cessato o sostituito, la parte non può ottenere la risoluzione di un contratto ormai privo di effetti tra lei e il convenuto.
- La legittimazione alla risoluzione ex artt. 1453 ss. c.c. spetta alla parte del contratto a prestazioni corrispettive ancora efficace e non al terzo; il terzo eventualmente leso dall'inadempimento altrui può agire, se ne ricorrono i presupposti, solo in responsabilità extracontrattuale.
- La riqualificazione di una domanda è ammissibile solo se non altera i fatti costitutivi posti a base della pretesa; se comporta l'introduzione di un diverso titolo sostanziale o una diversa vicenda negoziale, il giudice non può sostituirlo d'ufficio al petitum e alla causa petendi dedotti.
- La censura sulla liquidazione del danno deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi relativa al difetto di prova e ai criteri di quantificazione: una doglianza generica o non ancorata agli atti di merito è inammissibile.
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