Cassazione Civile, Ordinanza n. 21848/2021 del 30/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 nei confronti della società, recuperando maggior reddito d'impresa e maggiore IVA. L'accertamento era fondato su irregolarità riscontrate in verifica: inattendibilità delle rimanenze, applicazione di una percentuale di ricarico ritenuta incongrua rispetto ai dati di bilancio e disconoscimento di costi per acquisti da fornitori localizzati in paesi a fiscalità privilegiata. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR aveva riconosciuto la deducibilità dei costi relativi ad acquisti da soggetti di Hong Kong e aveva respinto l'appello incidentale dell'Ufficio. Nel ricorso per cassazione, l'Agenzia ha dedotto, con due motivi, vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse valutato in modo erroneo e parziale la documentazione relativa alle operazioni con soggetti esteri e avesse illegittimamente ridimensionato la percentuale di ricarico applicata dai verificatori. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 39 DPR 600/1973 e 54 DPR 917/1986 e, in subordine, omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato pienamente la prova contraria da essa offerta per superare le presunzioni dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili le censure dell'Agenzia nella parte in cui erano formulate come vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, perché il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più tale sindacato; ha poi ritenuto infondato l'ulteriore profilo relativo all'omesso esame di fatti decisivi, osservando che la CTR aveva comunque considerato la documentazione e i fatti rilevanti sia sulle operazioni con soggetti esteri sia sulla percentuale di ricarico. Ha inoltre respinto il ricorso incidentale della contribuente, rilevando che la CTR aveva correttamente valutato le risultanze indiziarie dell'Ufficio e la prova contraria, accogliendo la pretesa tributaria solo in parte e riconoscendo solo alcuni costi relativi a Hong Kong. In conclusione, sono stati rigettati sia il ricorso principale sia quello incidentale; le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato a carico dell'Agenzia, mentre è stata indicata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vecchia formulazione / nuovo testo
La riforma del 2012 limita il controllo di legittimità all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente più la denuncia di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 54 d.l. n. 83/2012
La modifica del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. si applica alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012; il comma 3 non esclude l'applicazione nel giudizio di cassazione in materia tributaria, che resta regolato dal codice di procedura civile.
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, senza introdurre un autonomo giudizio di cassazione tributario sottratto al codice di rito civile.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione è ravvisabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico asseritamente omesso, il dato da cui emerge, il momento e il modo in cui è stato discusso, e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, richiede il deposito degli atti e documenti su cui il motivo si fonda, nei limiti della specifica indicazione richiesta dalla norma.
art. 110, comma 11, TUIB
Per i costi derivanti da operazioni con soggetti localizzati in paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente può superare la presunzione di simulazione provando l'effettiva attività commerciale del soggetto estero, l'effettivo interesse economico dell'operazione e la sua concreta esecuzione.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla contribuente a sostegno della censura sull'accertamento induttivo e sulla valutazione delle presunzioni dell'Ufficio.
art. 54 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dalla contribuente in relazione alla deducibilità dei costi e al regime fiscale applicabile alle operazioni contestate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'ulteriore contributo unificato a carico dell'Agenzia, mentre ne segnala la possibile applicazione a carico della ricorrente incidentale se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione come vizio autonomo; è invece denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui emerge, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
- Nel giudizio di legittimità in materia tributaria si applicano le regole del codice di procedura civile; la disciplina del processo tributario non introduce un autonomo regime del ricorso per cassazione sottratto all'art. 360 c.p.c.
- In tema di costi relativi a operazioni con soggetti localizzati in paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente può vincere la presunzione di simulazione provando l'effettività dell'attività commerciale estera, l'interesse economico dell'operazione e la sua concreta esecuzione.
- In presenza di accertamento analitico-induttivo fondato su plurimi indici di inattendibilità delle scritture, il giudice di merito può ritenere legittima la ricostruzione dell'Ufficio se le prove contrarie offerte dal contribuente non superano in modo convincente le presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La percentuale di ricarico utilizzata ai fini dell'accertamento deve risultare plausibile rispetto ai dati contabili, alla tipologia dei prodotti e all'andamento storico dell'impresa; una percentuale arbitraria o scollegata dalla realtà aziendale può essere disattesa dal giudice di merito.
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