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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09379/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato nel 1988, nel quale gli attori sostenevano che la clausola relativa agli interessi corrispettivi fosse nulla o inefficace perché indeterminata o indeterminabile, o comunque perché collegata a un meccanismo di variazione del tasso che avrebbe determinato il superamento del tasso soglia. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando nulla la clausola che prevedeva interessi superiori al saggio legale mediante richiami generici e condannando la banca alla restituzione di quanto percepito in eccedenza. In appello, su impugnazione della banca, la sentenza veniva riformata, ritenendosi valida ed efficace la clausola perché indicava un tasso iniziale preciso del 13,5% e perché le variazioni successive risultavano, nel caso concreto, riduttive e dunque non lesive degli interessi degli attori. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) vizi motivazionali della sentenza d'appello, lamentando un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e una motivazione illogica, poiché la corte territoriale avrebbe dapprima minimizzato la questione della nullità e poi affermato la validità della clausola; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, comma 3, 1346, 1418 c.c. e dell'art. 117 TUB, sostenendo che il giudizio di validità era stato compiuto non sul testo della clausola, ma sugli effetti concreti ex post, mentre la clausola sarebbe stata indeterminata e quindi nulla.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte d'Appello non era apparente né contraddittoria: il giudice di merito aveva spiegato che la clausola era determinata in quanto fissava un tasso preciso del 13,5% e che l'ulteriore previsione sulla possibile modifica del tasso non incideva sulla determinatezza del patto. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, essendo la decisione fondata sull'esame testuale della clausola e non sugli effetti economici successivi dell'applicazione del mutuo. Non sono state liquidate spese perché la resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1346 c.c.

    richiamato come norma sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto della clausola; la Corte ritiene che, nel caso concreto, il tasso fosse determinato perché indicato in misura percentuale precisa.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della clausola; la Corte esclude la nullità poiché la clausola non era indeterminata.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità del meccanismo di determinazione del tasso; la Cassazione non ne ravvisa la violazione nel caso concreto.

  • art. 117 TUB

    richiamato come parametro di validità della pattuizione degli interessi nei rapporti bancari; la Corte non accoglie la censura perché la clausola è giudicata determinata nel suo contenuto essenziale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare un vizio di motivazione; la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia adeguatamente motivata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente; la Corte esclude che ricorra tale vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    interpretato alla luce del nuovo testo introdotto nel 2012: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • d.l. n. 83 del 2012, art. 54

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che restringe il controllo di legittimità sul vizio motivazionale.

  • L. n. 134 del 2012

    richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83/2012, applicabile ratione temporis al caso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale è configurabile solo nei casi estremi previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nel testo riformulato: non è più sufficiente dedurre una motivazione poco convincente o insufficiente, ma occorre un'anomalia che renda impossibile comprendere il ragionamento decisorio.
  • Ai fini della validità di una clausola sugli interessi in un mutuo, il controllo deve essere effettuato sul testo della pattuizione: se la clausola indica un tasso iniziale preciso, la determinatezza dell'obbligazione non è esclusa dalla mera presenza di una facoltà successiva di modifica.
  • La valutazione della nullità per indeterminatezza della clausola non può essere fondata sugli effetti economici concretamente verificatisi nel corso del rapporto, se la ratio decidendi è l'esame della formulazione contrattuale originaria.
  • Un motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti o degli effetti del rapporto.
  • La clausola che preveda un tasso di interesse iniziale espresso in modo specifico può superare il vaglio di determinatezza anche se contempla un meccanismo di variazione successiva, purché la decisione di legittimità sia condotta sul contenuto testuale del patto e non su valutazioni ex post.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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