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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21620/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. Il fatto contestato consisteva nell'aver dichiarato false generalità a personale della Polizia di Stato nel corso di un controllo. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'operatività del principio nemo tenetur se detegere e del diritto al silenzio, senza confrontarsi con la difesa secondo cui il dichiarante, per evitare conseguenze negative come espulsione, eventuale incriminazione per ingresso e soggiorno irregolare e limitazione della libertà personale, non avrebbe avuto l'obbligo di dire il vero. Ha inoltre contestato la pertinenza del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023 e ha sostenuto che l'art. 495 c.p. richiederebbe ancora la destinazione della falsa dichiarazione a un atto fidefaciente. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., invocando la modestia del danno e la personalità non ostativa dell'imputato, anche in ragione della scelta del rito abbreviato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che per il reato di cui all'art. 495 c.p. l'obbligo di dichiarare le proprie generalità è inderogabile e che il principio nemo tenetur se detegere non è invocabile nel caso di false generalità rese in occasione di un mero controllo di polizia, fuori da un procedimento penale già instaurato o da un procedimento sanzionatorio amministrativo già attivato. Ha inoltre escluso che, dopo la riforma del 2008, sia necessario che la falsa dichiarazione sia destinata a essere riprodotta in un atto pubblico. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto generico e comunque infondato, poiché la sola scelta del rito abbreviato non può fondare di per sé il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    false dichiarazioni sulla propria identità rese a pubblico ufficiale

    Il delitto si consuma quando la dichiarazione mendace perviene al pubblico ufficiale; non è necessario che sia riprodotta in un atto pubblico o fidefaciente.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in modo generico né desunta dalla sola scelta del rito abbreviato.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato dalla difesa come possibile conseguenza negativa che il dichiarante voleva evitare, ma non idoneo a escludere l'obbligo di dire il vero sulle generalità nel caso concreto.

  • art. 64 c.p.p.

    Richiamato per il diritto al silenzio dell'indagato/imputato; la Corte ribadisce che tale garanzia non copre le generalità e le informazioni identificative.

  • art. 21 disp. att. c.p.p.

    Le informazioni richieste dalla polizia o dall'autorità giudiziaria all'indagato/imputato comprendono quelle identificative, ma le false dichiarazioni sulle generalità restano punibili dopo gli avvisi dovuti nei procedimenti penali.

  • art. 51 c.p.

    La scriminante dell'esercizio di un diritto non consente di violare l'obbligo di dichiarare correttamente le proprie generalità o di rendere false attestazioni.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come parametro del buon andamento della pubblica amministrazione, che giustifica l'obbligo di corretta identificazione e rende recessivo il principio nemo tenetur se detegere.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato solo per il riferimento generale al diritto al silenzio nel processo penale; non ritenuto estensibile alla fattispecie concreta.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato in relazione alla giurisprudenza europea sul diritto di non autoincriminarsi nei procedimenti sanzionatori amministrativi di carattere sostanzialmente penale.

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato insieme all'art. 47 CDFUE per il diritto di difesa e di non autoincriminazione nei procedimenti sanzionatori.

  • art. 1, comma 1, lett. b-ter), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125

    Ha modificato l'art. 495 c.p. eliminando il riferimento alla necessità che la falsa dichiarazione fosse resa in atto pubblico o destinata a esservi riprodotta.

  • art. 367 c.p.

    Richiamato come ipotesi speciale che può venire in rilievo quando false dichiarazioni integrino altre fattispecie penali.

  • art. 368 c.p.

    Richiamato come ipotesi speciale che può venire in rilievo quando false dichiarazioni integrino altre fattispecie penali.

Massime di principio

  • In tema di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità, l'obbligo di dichiarare le generalità è inderogabile e non può essere sostituito da un preteso diritto a mentire per evitare conseguenze sfavorevoli.
  • Il principio nemo tenetur se detegere opera nel procedimento penale già instaurato e, in determinati casi, nei procedimenti amministrativi sanzionatori già attivati; non legittima però la falsità sulle generalità rese in occasione di un controllo di polizia fuori da tali contesti.
  • Dopo la riforma del 2008, il delitto di cui all'art. 495 c.p. non richiede che la dichiarazione mendace sia destinata a essere riprodotta in un atto pubblico: è sufficiente che la falsa attestazione pervenga al pubblico ufficiale.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta sulla base di deduzioni generiche o della sola scelta del rito abbreviato, occorrendo la verifica dei presupposti tipici dell'art. 131-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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