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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21595/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata così confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per tentato furto in abitazione, con la pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per tentato furto in abitazione, con pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento da parte della persona offesa, sostenendo che la prova identificativa fosse inaffidabile; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura in parte non deducibile e in parte manifestamente infondata, rilevando che non è denunciabile come violazione di legge il preteso cattivo governo delle regole di valutazione della prova e che la motivazione di merito sul riconoscimento fotografico era congrua e logica. Con il secondo motivo ha contestato la mancata derubricazione del fatto in violazione di domicilio, ma la Corte ha ritenuto manifesta l'infondatezza, valorizzando la condotta univoca dell'agente, che aveva suonato il campanello, verificato l'assenza di persone e poi si era introdotto nell'abitazione con un complice scavalcando la cancellata, così manifestando il fine di commettere un furto. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, censura anch'essa ritenuta manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva motivato il diniego sulla gravità del fatto e su modalità sintomatiche di professionalità criminosa.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Per il tentativo occorre ricostruire la volontà teleologica dell'agente alla luce di tutti gli elementi e le circostanze che rendano univoca la direzione della condotta verso il delitto programmato.

  • art. 624-bis c.p.

    Il fatto è stato qualificato come tentato furto in abitazione, ritenendo la condotta orientata all'introduzione nell'abitazione al fine di commettere un furto.

  • art. 192 c.p.p.

    Le doglianze sul malgoverno delle regole di valutazione della prova non integrano, di per sé, una deducibile violazione di legge processuale se non sono correlate a una nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza prevista dalla legge.

  • art. 533 c.p.p.

    La pretesa violazione della regola di giudizio sull'affermazione di colpevolezza non è stata ritenuta deducibile come violazione di legge processuale nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 606 c.p.p.

    La lettera b) riguarda l'errata applicazione della legge sostanziale; la lettera c) consente di dedurre la violazione di norme processuali solo quando determini una invalidità espressamente prevista.

  • art. 500 c.p.p.

    I verbali di individuazione non sono acquisibili tramite contestazioni ex art. 500 c.p.p.; tuttavia l'esame testimoniale può riguardare anche le modalità della pregressa individuazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da sufficiente motivazione sulla gravità del fatto o su un elemento negativo ritenuto prevalente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura sulla valutazione della prova non è proponibile come violazione di legge processuale se la disposizione evocata non prevede espressamente nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
  • L'erronea qualificazione del vizio come error in iudicando in iure non consente di eludere il limite di deducibilità delle violazioni processuali previsto dall'art. 606 c.p.p.; la lettera b) attiene solo alla legge sostanziale.
  • Il riconoscimento fotografico della persona offesa può costituire valido elemento di prova, purché il giudice ne valuti attendibilità e coerenza complessive in motivazione.
  • La prova dichiarativa deve essere contestata in modo specifico: il ricorrente che lamenti travisamento deve riportarne integralmente il contenuto, non potendo limitarsi a estratti o sintesi.
  • Ai fini del tentativo, l'univocità della condotta va desunta da tutte le circostanze del caso concreto, verificando se gli atti siano concretamente orientati alla commissione del reato fine.
  • Per distinguere il tentato furto in abitazione dalla mera violazione di domicilio, occorre accertare il fine di impossessamento e non la sola introduzione nell'altrui dimora.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche su un solo elemento negativo ritenuto prevalente, incluso il grado di gravità del fatto e le modalità esecutive sintomatiche di professionalità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoProve
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativoOnere della prova

Testo integrale

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