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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21575/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato che, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva patteggiato la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.066,00 di ammenda, sostituita con 124 giorni di lavoro di pubblica utilità, per un reato di guida in stato di ebbrezza. La successiva ordinanza della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso quella sentenza. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo, con un primo motivo, errore di fatto nella valutazione della validità dell'accordo sulla pena, perché la Corte avrebbe indebitamente applicato un principio riguardante il concordato in appello a una fattispecie di patteggiamento, ritenendo valida la modifica della pena operata dal sostituto processuale nonostante la procura speciale autorizzasse soltanto una pena diversa e più lieve; con un secondo motivo si è dedotto errore di fatto sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 c.p.p., assumendo che esistesse già una rimessione alla Corte costituzionale sulla riduzione della pena per le contravvenzioni e che vi fosse un vuoto normativo incidente sulla sanzione inflitta. Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio degli atti alla Corte costituzionale, o in subordine al giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., ritenendo che le censure formulate non denunciassero un vero errore di fatto ma mirassero a prospettare nuovamente questioni di diritto e di valutazione già esaminate. Ha precisato che il rimedio straordinario è esperibile solo per errore materiale o di fatto, non per errori di diritto o di interpretazione. Ha inoltre ritenuto che il richiamo al precedente giurisprudenziale non fosse frutto di un travisamento percettivo, poiché la precedente decisione era stata consapevolmente applicata alla diversa fattispecie del patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La pena applicata su richiesta delle parti deve ritenersi frutto dello specifico accordo raggiunto tra le parti; la questione sulla diversa misura della diminuzione di pena per le contravvenzioni è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario è ammissibile solo per errore materiale o di fatto della Corte di cassazione, non per errori di diritto, di interpretazione delle norme o di valutazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza oggetto del patteggiamento.

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Prevede la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nel caso deciso.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato nel precedente giurisprudenziale utilizzato dalla Corte come termine di raffronto, ma la decisione chiarisce che il principio è stato deliberatamente esteso alla diversa fattispecie del patteggiamento.

  • artt. 3, 24 e 111 Cost.

    Erano i parametri costituzionali evocati nella questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata e comunque irrilevante nel caso concreto.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per fondare la valutazione della colpa nel determinare la causa di inammissibilità ai fini della condanna ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per contestare errori di diritto, di interpretazione normativa o di valutazione, ma solo per veri errori percettivi della Corte di cassazione sugli atti interni al giudizio di legittimità.
  • Non integra errore di fatto la diversa lettura di un precedente giurisprudenziale o la censura della sua applicazione a una fattispecie concreta, quando la Corte abbia consapevolmente svolto una scelta interpretativa e valutativa.
  • Quando la pena è determinata in base a un accordo tra le parti nel patteggiamento, le doglianze sulla diversa misura della riduzione della pena assumono rilievo solo se incidono realmente sulla validità dell'accordo; se la pena è il risultato di specifico consenso, la questione può essere ritenuta irrilevante.
  • La denuncia di una questione di legittimità costituzionale già prospettata in altri giudizi non è sufficiente a fondare l'errore di fatto se mancano allegazioni specifiche sull'identità della questione e sulla sua decisività rispetto alla decisione impugnata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

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