Cassazione Penale, Ordinanza n. 21596/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto aggravato in concorso e con recidiva. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione sulla richiesta di proscioglimento ex art. 530 c.p.p., sostenendo l'insufficienza/contraddittorietà della prova di responsabilità; la Corte di cassazione lo ha ritenuto non deducibile perché sostanzialmente ripetitivo delle censure di appello, quindi non specifico. Inoltre ha rilevato che la motivazione di merito si fondava su plurime rationes decidendi autonome e non tutte attaccate dal ricorso, in particolare sul silenzio dell'imputato, sul rinvenimento della refurtiva nell'auto su cui viaggiava e sulle impronte da lui lasciate. Il secondo motivo lamentava vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. per la determinazione della pena; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, reputando congrua la motivazione sulla proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto e alla pericolosità sociale desunta dai precedenti penali.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato nel capo d'imputazione confermato in merito
art. 624 c.p.
reato presupposto di furto contestato e confermato
art. 625 comma 1 n. 2 c.p.
aggravante del furto richiamata nel capo d'imputazione, inerente alla specie di aggravamento contestata
art. 99 comma 4 c.p.
recidiva contestata nel capo d'imputazione
art. 530 c.p.p.
norma evocata dal ricorrente a sostegno della richiesta di proscioglimento, ma il motivo è stato ritenuto non specifico e non deducibile in cassazione
art. 133 c.p.
criterio di commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito sulla proporzione della pena e sulla pericolosità sociale
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e funzionale a una critica argomentata della decisione; sono inammissibili le censure solo apparenti o meramente reiterative.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e autosufficienti, il ricorso deve censurare tutte le rationes, poiché l'accoglimento di una sola censura non incide sulla tenuta complessiva della decisione.
- La doglianza sulla commisurazione della pena è infondata se la sentenza di merito offre una motivazione congrua e non illogica sulla proporzione del trattamento sanzionatorio rispetto alla gravità del fatto e ai precedenti dell'imputato.
- Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, è sufficiente che i motivi non superino il vaglio di specificità o risultino manifestamente infondati, con conseguente condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
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