Cassazione Penale, Ordinanza n. 21598/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, ha confermato la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta societaria e ha rideterminato la pena in due anni di reclusione. Con motivi aggiunti, la difesa ha chiesto l'annullamento della sentenza deducendo: 1) l'erronea esclusione dell'improcedibilità introdotta dall'art. 344-bis c.p.p.; 2) la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la modifica della data delle condotte e per l'asserita contestazione di un fatto nuovo, oltre al pregiudizio per la possibilità di invocare la particolare tenuità del fatto; 3) l'omessa declaratoria di prescrizione; 4) l'illegittima determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.; 5) l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 6) l'errore materiale nell'indicazione dell'articolo di legge nel capo di imputazione; 7) il vizio di motivazione sulla questione del fatto nuovo e della correlazione tra imputazione e decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p., sulla correlazione tra imputazione e sentenza, sulla prescrizione, sulla determinazione della pena, sull'elemento soggettivo, sull'errore materiale nel capo di imputazione e sul vizio di motivazione. In particolare, ha escluso che la disciplina dell'improcedibilità si applichi a reati commessi prima del 1 gennaio 2020; ha considerato che la modifica dell'imputazione non integrasse un fatto nuovo né una lesione del diritto di difesa; ha affermato che la prescrizione non era maturata, decorrendo dalla dichiarazione di fallimento del 6 aprile 2016; ha rilevato che la pena di due anni era già il minimo compatibile; ha giudicato aspecifica la doglianza sul dolo e sull'errore materiale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 344-bis c.p.p.
La disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione si applica solo ai procedimenti relativi a reati commessi dal 1 gennaio 2020; per i fatti anteriori non opera.
art. 423, comma 2, c.p.p.
La modifica della contestazione non integra di per sé un fatto nuovo se si limita a integrare l'imputazione preesistente senza trasformarla radicalmente.
art. 421, comma 1-bis, c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 423 c.p.p. per escludere che, nel caso concreto, vi fosse una contestazione di fatto nuovo.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al delitto di bancarotta fraudolenta per i limiti edittali della pena.
art. 133 c.p.
La pena rideterminata in due anni di reclusione è stata ritenuta correttamente commisurata e non ulteriormente scendibile sotto il minimo legale.
art. 161 c.p.
Usato per calcolare l'aumento del termine di prescrizione, con conclusione che il reato si estinguerà solo il 6 ottobre 2028.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta inammissibilità quando non vi è correlazione con le ragioni della sentenza impugnata.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Il motivo di ricorso sul vizio di motivazione è stato ritenuto aspecifico perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione congrua sul punto.
art. 216, comma 1, n. 1, l. fall.
Norma incriminatrice per la bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata e confermata in appello.
art. 223 l. fall.
Richiamato come base della responsabilità dell'imputato in qualità di soggetto apicale della società fallita; l'erronea indicazione dell'art. 233 nel capo di imputazione è stata considerata mero errore materiale.
art. 233 l. fall.
Indicazione erronea nel capo di imputazione, ritenuta un mero errore materiale privo di incidenza sul diritto di difesa.
Massime di principio
- In tema di improcedibilità in appello, l'art. 344-bis c.p.p. non si applica ai reati commessi prima del 1 gennaio 2020, poiché la disciplina transitoria collega l'operatività della riforma alla data di commissione del fatto.
- Non vi è violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza quando la modifica contestata integra l'imputazione senza alterarne radicalmente il nucleo storico e quando l'imputato ha comunque potuto esercitare concretamente il diritto di difesa nel corso del processo.
- L'erronea indicazione formale di una norma nel capo di imputazione non determina nullità se dal contenuto fattuale della contestazione emerge con chiarezza il titolo di reato e il ruolo dell'imputato, senza pregiudizio difensivo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il reato contestato è ostativo in ragione dei limiti edittali previsti dalla legge.
- La prescrizione va calcolata dal momento di consumazione del reato secondo la disciplina propria del fatto contestato; se il termine non è spirato, la doglianza è infondata.
- La censura sull'elemento soggettivo è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre genericamente tesi difensive già esaminate.
- La determinazione della pena non può scendere sotto il minimo legale applicabile, pena l'illegalità della sanzione, anche quando siano venute meno circostanze aggravanti.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
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