Cassazione Penale, Ordinanza n. 21597/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brescia per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, in relazione alla disciplina delle dichiarazioni sostitutive ex d.P.R. n. 445 del 2000, con pena di otto mesi di reclusione. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p., in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e), e 125, comma 3, c.p.p., sostenendo in sostanza che la motivazione della sentenza di merito fosse viziata. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la doglianza si risolvesse nella mera riproposizione di censure già formulate in appello e disattese, quindi prive di specificità e non idonee a costituire una critica argomentata della decisione impugnata. Ha inoltre valorizzato la motivazione della Corte territoriale, che aveva ritenuto congrua e non illogica la valutazione secondo cui l'imputato, sottoposto a due misure di prevenzione e destinatario di avvisi specifici, conosceva la materia antimafia e non necessitava di ulteriori esempi sui requisiti di onorabilità da dichiarare.
Norme richiamate
art. 496 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
Richiamato come disposizione collegata alla falsità della dichiarazione resa nell'ambito delle dichiarazioni sostitutive.
art. 606, lett. c), c.p.p.
Invocato dal ricorrente per dedurre un vizio di violazione di legge processuale.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si limiti a riprodurre pedissequamente censure già esaminate e respinte in appello, senza offrire una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
- La riproposizione di motivi già disattesi dal giudice di merito, se non accompagnata da un effettivo confronto con le ragioni della decisione, integra una doglianza solo apparente e quindi inammissibile.
- La motivazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando risulti congrua e non manifestamente illogica, specie se valorizza elementi di conoscenza in capo all'imputato che rendano non credibile l'errore sul contenuto della dichiarazione resa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende secondo il regime applicabile.
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