Cassazione Penale, Ordinanza n. 21600/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il procedimento riguardava il reato contestato in concorso formale e continuazione, con aggravante di aver commesso il fatto approfittando di circostanze di persona, di cui agli artt. 81, comma 2, 48, 477, comma 2, e 61, n. 2, c.p. I motivi di ricorso denunciavano, in sintesi: 1) inosservanza di norme processuali e travisamento del fatto con riferimento ad approfondimenti medici svolti in sede di visite INAIL; 2) vizio di motivazione in relazione all'atto di appello, nella parte in cui si era richiamato l'avvenuto approfondimento presso INAIL; 3) ulteriori doglianze sempre incentrate sulla valutazione del materiale probatorio e sulla ricostruzione dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; inoltre, ha rilevato che, per dedurre travisamento di prova dichiarativa, era necessario trascrivere integralmente il contenuto delle dichiarazioni rilevanti, onere non assolto dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano diretti a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e del fatto, attività non consentita al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che le doglianze sul travisamento delle prove dichiarative non erano state dedotte con la necessaria specificità, poiché il ricorrente aveva riportato solo brani selezionati delle deposizioni e non il loro contenuto integrale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato come parte della contestazione, in relazione alla disciplina del reato continuato o del concorso formale nel capo di imputazione
art. 48 c.p.
richiamato come norma incriminatrice contestata nel titolo di reato
art. 477, comma 2, c.p.
norma sostanziale contestata nel capo di imputazione
art. 61, n. 2, c.p.
aggravante contestata nel capo di imputazione
art. 616 c.p.p.
non espressamente citato nel testo, ma la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è effetto tipico della declaratoria di inammissibilità in cassazione
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente quanto ai motivi di ricorso per cassazione fondati su travisamento del fatto e vizio di motivazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa ogni rivalutazione del fatto e delle prove: il ricorrente non può chiedere una nuova lettura degli elementi istruttori per ottenere una ricostruzione alternativa rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il vizio di travisamento della prova dichiarativa è deducibile solo se il ricorrente riproduce integralmente il contenuto della prova asseritamente omessa o travisata, non essendo sufficiente l'estrapolazione di singoli passaggi o una sintesi parziale.
- Le censure di motivazione sono inammissibili quando non indicano con precisione l'evidenza fattuale trascurata o deformata dal giudice di merito e non mostrano una forza disarticolante immediata e oggettiva della motivazione impugnata.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in doglianze di merito prive di specificità, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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