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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30636/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce da una serie di rapporti relativi alla cessione di un ramo d'azienda comprendente un'attività di tabaccheria e locali accessori. Il ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti: dall'inadempimento di un preliminare di cessione del 14 ottobre 2016; dall'inadempimento di un successivo preliminare del 13 febbraio 2017; e dall'asserito illecito impossessamento dell'attività da parte di un terzo. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, rilevando, per il primo rapporto, la mancata prova della conclusione valida del preliminare per difetto di forma scritta dell'accettazione e per indeterminatezza dell'oggetto della proposta; per il secondo rapporto, che la società cedente aveva già esercitato il recesso trattenendo la caparra, con conseguente inammissibilità/infondabilità della pretesa risarcitoria; per il terzo profilo, che non vi era prova di occupazione abusiva, essendo documentato l'acquisto dell'attività e il subentro nel contratto di locazione. La Corte territoriale aveva inoltre confermato la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo e iniziativa giudiziaria imprudente. In cassazione il ricorrente ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme sulla prova testimoniale e sulla forma scritta; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata valutazione della documentazione e degli oneri probatori; omesso esame di fatti decisivi sulla determinazione dell'oggetto della proposta e sull'inadempimento della controparte; violazione dell'art. 1385 c.c. per avere la Corte ritenuto incompatibile il recesso con la successiva domanda di risoluzione; erronea declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello ex art. 342 c.p.c.; violazione dell'art. 96 c.p.c. per la condanna al risarcimento per lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a contestare la valutazione di merito sulla prova e sull'interpretazione della proposta contrattuale, perché la ratio decisiva della sentenza impugnata era l'indeterminatezza dell'oggetto della proposta del 14 ottobre 2016, da sola sufficiente a sorreggere il rigetto della relativa domanda. Ha inoltre ritenuto infondate o inammissibili le censure sul rapporto del febbraio 2017, richiamando il principio per cui, in presenza di caparra confirmatoria, il rimedio del recesso con ritenzione della caparra è alternativo e non cumulabile con la domanda giudiziale di risoluzione e risarcimento. È stato poi dichiarato inammissibile il motivo sulla pretesa occupazione abusiva per mancata integrale produzione dell'atto di appello e genericità del ricorso, nonché quello sulla condanna ex art. 96 c.p.c., reputando insindacabile in sede di legittimità l'accertamento di mala fede o colpa grave se sorretto da motivazione congrua. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato in combinazione con le norme sulla prova testimoniale, ma la censura è stata ritenuta irrilevante rispetto alla ratio decisiva dell'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato per contestare l'ammissibilità della prova testimoniale; la Corte ha ritenuto assorbente un diverso profilo di inidoneità del contratto dedotto.

  • art. 2556 c.c.

    Richiamato sul requisito formale dei contratti relativi all'azienda, ma la doglianza è stata assorbita dalla ritenuta indeterminatezza dell'oggetto della proposta.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato nella censura processuale sulla prova testimoniale; non decisivo per l'esito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare la ripartizione e valutazione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili quando risolte in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito; la violazione di legge deve essere dedotta specificamente, mentre il vizio motivazionale è nei limiti stretti consentiti dalla norma.

  • art. 342 c.p.c.

    La genericità del motivo di appello rende inammissibile la censura se manca una autonoma critica alla sentenza di primo grado.

  • art. 1385 c.c.

    In presenza di caparra confirmatoria, il recesso con ritenzione della caparra e la domanda di risoluzione giudiziale sono rimedi alternativi e non cumulabili.

  • artt. 1453 c.c. e 1455 c.c.

    Richiamati per la domanda di risoluzione giudiziale e risarcimento, proponibile solo in alternativa al recesso ex art. 1385 c.c.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato quale parametro per la prova e liquidazione dei danni conseguenti alla risoluzione giudiziale.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata presuppone un accertamento di mala fede o colpa grave, fondato su elementi di fatto e sindacabile solo per vizi di diritto o motivazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare o riprodurre compiutamente gli atti rilevanti; la mancata allegazione/integrale riproduzione dell'atto di appello comporta inammissibilità della censura.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    È stato dato atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e assorbente, il ricorrente deve investire specificamente anche tale ragione decisiva; la mancata censura la rende irrilevante e il motivo è inammissibile.
  • L'interpretazione di una proposta contrattuale o di un atto negoziale è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura del contenuto dell'atto, salvo deduzione specifica della violazione dei canoni legali di ermeneutica o dell'omesso esame nei limiti di legge.
  • In tema di cessione di azienda o di ramo d'azienda, l'indeterminatezza dell'oggetto della proposta impedisce la valida conclusione del preliminare, a prescindere dalle ulteriori contestazioni probatorie sulla forma o sull'accettazione.
  • In presenza di caparra confirmatoria, la parte adempiente deve scegliere tra il recesso con ritenzione della caparra e la domanda di risoluzione con risarcimento del danno: i rimedi sono alternativi e non cumulabili.
  • La censura che si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa è inammissibile in cassazione, perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata presuppone un apprezzamento di fatto sulla mala fede o colpa grave, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge.
  • Per superare una declaratoria di inammissibilità per genericità del motivo di appello, il ricorrente deve riprodurre o allegare integralmente l'atto di gravame, così da consentire alla Corte di verificare la specificità della censura.

Come è indicizzato

MaterieAziendaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

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