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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18961/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di apertura di credito in conto corrente bancario. I correntisti, anche quali eredi di un cointestatario/de cuius, avevano chiesto la restituzione delle somme indebitamente addebitate dalla banca per effetto dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che per interessi ultralegali e altre competenze, spese e oneri applicati al rapporto. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo non dovuta la prescrizione eccepita, dichiarando la nullità della capitalizzazione trimestrale e ricostruendo il saldo del conto con criteri sfavorevoli alla banca, anche a partire da un saldo zero per il periodo non documentato. La corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la prescrizione decorresse dalla chiusura del conto, che la mancata produzione integrale degli estratti conto non precludesse il ricalcolo e che fosse corretto partire da saldo zero in ragione della carente documentazione bancaria. Nel ricorso per cassazione la banca ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2033 e 2948 c.c. per avere la corte errato sulla prescrizione e sull'onere di provare la natura ripristinatoria dei versamenti; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere posto a carico della banca le conseguenze della mancata produzione integrale della contabilità e per aver effettuato il ricalcolo da saldo zero; 3) violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR 9 marzo 2000 per avere escluso la legittimità della capitalizzazione trimestrale nei rapporti pendenti e non aver riconosciuto l'adeguamento del rapporto dopo il 1 luglio 2000 senza specifica approvazione scritta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, fondato ma per il profilo dell'onere della prova il secondo motivo, e infondato il terzo. In particolare ha ritenuto corretto l'assunto della corte territoriale sulla decorrenza della prescrizione dalla chiusura del conto, perché le rimesse erano state qualificate come ripristinatorie della provvista; ha invece cassato la sentenza impugnata sul secondo motivo, rilevando che, nei giudizi promossi dal correntista per la ripetizione dell'indebito, se non sono prodotti tutti gli estratti conto e non vi sono altri elementi idonei a ricostruire il rapporto, il ricalcolo non può partire da saldo zero ma dal primo saldo debitore documentalmente disponibile, restando a carico del correntista la prova degli indebiti pagamenti. Ha inoltre confermato l'invalidità delle clausole anatocistiche nei contratti anteriori alla delibera CICR 2000, ove non sia stata validamente pattuita una nuova clausola conforme alla disciplina applicabile. Conseguentemente la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di ripetizione dell'indebito; la Corte non accoglie la censura sulla prescrizione, ritenendo corretta la decorrenza dalla chiusura del conto in presenza di rimesse ripristinatorie.

  • art. 2948 c.c.

    Invocato dalla banca per sostenere una diversa decorrenza della prescrizione; la Corte esclude la fondatezza del motivo perché la questione è risolta dalla qualificazione delle rimesse come ripristinatorie.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che, nel giudizio di ripetizione promosso dal correntista, l'onere di provare gli indebiti pagamenti e la mancanza di valida causa debendi grava sull'attore, non sulla banca convenuta.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato per contestare la capitalizzazione trimestrale; la Corte ribadisce la nullità delle clausole anatocistiche nei contratti anteriori alla disciplina CICR 2000, salvo valida espressa pattuizione successiva conforme.

  • art. 117, comma 7, TUB

    Richiamato nei gradi di merito per la determinazione sostitutiva di tassi e condizioni non validamente pattuite.

  • art. 119 TUB

    Richiamato nel ragionamento sulla richiesta di rendiconto e sulla documentazione bancaria, ma la Corte chiarisce che ciò non muta il riparto dell'onere della prova nel giudizio di ripetizione dell'indebito.

  • art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999

    La Corte richiama la pronuncia di incostituzionalità come base della nullità radicale delle clausole anatocistiche nei contratti di conto corrente anteriori alla delibera CICR 2000.

  • art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000

    Per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione è necessaria un'espressa pattuizione conforme a tale disposizione.

  • art. 7, comma 2, delibera CICR 9 febbraio 2000

    La Corte esclude il giudizio di comparazione delle condizioni per i contratti anteriori alla delibera, perché le clausole anatocistiche preesistenti sono radicalmente nulle.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di somme indebitamente addebitate sul conto corrente, l'onere di provare l'indebito e la mancanza di causa debendi grava sull'attore; se non sono prodotti tutti gli estratti conto e non emergono altri elementi idonei a ricostruire il rapporto, il ricalcolo va effettuato prendendo a base il primo saldo debitore documentalmente riscontrabile, non potendosi azzerare il saldo iniziale per effetto della sola carenza documentale.
  • Ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito nei rapporti di apertura di credito in conto corrente, le rimesse hanno natura ripristinatoria e la prescrizione decorre dalla chiusura del conto quando non vi sia un pagamento solutorio rilevante nel periodo considerato; la diversa tesi della banca richiede una specifica censura delle rationes decidendi effettivamente poste a base della decisione.
  • Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi inserite in contratti di conto corrente anteriori alla disciplina del CICR del 2000 sono radicalmente nulle; per introdurre validamente una nuova clausola anatocistica è necessaria una espressa pattuizione conforme alla disciplina sopravvenuta, non essendo sufficiente un mero adeguamento di fatto del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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