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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27746/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale di Roma una sentenza che accoglieva la domanda di accertamento del loro diritto ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei posti vacanti e disponibili e secondo l'ordine di graduatoria. Poiché Roma Capitale non aveva dato immediata esecuzione alla decisione, i lavoratori avevano promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR Lazio, sostenendo che il giudicato imponesse all'amministrazione l'inquadramento e la ricostruzione integrale della carriera, con conseguenti differenze retributive, passaggio a D2 per alcuni e ulteriori effetti economici. Il TAR e poi il Consiglio di Stato avevano invece ritenuto che la sentenza civile avesse riconosciuto solo il diritto allo scorrimento della graduatoria entro il periodo di vigenza e nei limiti dei posti resi effettivamente disponibili da una specifica determinazione dell'ente, non un diritto incondizionato e immediato all'inquadramento. Con il ricorso per cassazione i lavoratori deducevano eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse interpretato la sentenza civile sulla base di elementi estranei al giudizio originario e avesse trasformato un diritto soggettivo già accertato in un mero interesse legittimo condizionato a successive delibere assunzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero non i limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, ma il modo in cui il potere di ottemperanza era stato esercitato, cioè l'interpretazione del giudicato civile e la verifica della sua eseguibilità. Secondo la Corte, tale attività interpretativa rientra nei poteri del giudice dell'ottemperanza e non è sindacabile in sede di regolamento dei limiti esterni di giurisdizione. È stata quindi confermata la lettura per cui il giudicato civile imponeva l'utilizzo della graduatoria solo in presenza di posti vacanti anche resi disponibili mediante determinazioni assunzionali dell'amministrazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dai ricorrenti come base della pretesa all'inquadramento; nel testo la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma, ma lo menziona come fondamento invocato della domanda originaria

  • art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato dal Consiglio di Stato per definire la durata e l'efficacia delle graduatorie concorsuali, efficaci per tre anni dalla pubblicazione per la copertura dei posti successivamente vacanti e disponibili

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente attraverso il principio generale dell'onere della prova nelle formule di sintesi della decisione, senza una specifica applicazione decisiva nel caso

  • art. 2051 c.c.

    non è citato nel testo della sentenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'interpretazione del giudicato e la verifica della conformità del comportamento della pubblica amministrazione all'ordine contenuto nella sentenza rientrano nei limiti interni della giurisdizione del giudice amministrativo e non sono sindacabili in cassazione come eccesso di potere giurisdizionale.
  • Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato in materia di ottemperanza è ammissibile solo quando si contesti la stessa possibilità di ricorrere al giudizio di ottemperanza, non quando si denunci un errore nell'interpretazione del giudicato o delle norme applicate dal giudice amministrativo.
  • Quando il giudicato civile fa riferimento a posti "vacanti e disponibili" e al ricorso a una graduatoria, il giudice dell'ottemperanza può ricostruire il quadro normativo e il significato concreto di tali espressioni per stabilire se l'amministrazione avesse effettivamente l'obbligo di procedere all'assunzione o all'inquadramento.
  • L'eventuale errore del giudice dell'ottemperanza nel ricostruire il contenuto precettivo della sentenza da eseguire integra, al più, un errore interno alla giurisdizione, non un difetto o eccesso di giurisdizione sindacabile dalle Sezioni Unite.
  • Il giudice dell'ottemperanza può escludere l'eseguibilità coattiva del giudicato quando accerti che l'amministrazione non abbia adottato le determinazioni necessarie a rendere effettivamente disponibili i posti, se tale presupposto è desumibile dal contenuto della decisione da eseguire e dal quadro normativo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReclutamento e inquadramento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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