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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02379/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IRPEF e ILOR relativa all'anno d'imposta 1981, conseguente a un avviso di accertamento divenuto definitivo. Il contribuente, dichiarato fallito nel 1984, ha impugnato la cartella sostenendo che l'avviso di accertamento presupposto non gli fosse stato notificato personalmente, ma solo al curatore fallimentare, con conseguente illegittimità della pretesa nei suoi confronti. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso e la C.T.R. aveva confermato, ritenendo validamente notificati gli avvisi al curatore e ponendo a carico del contribuente la prova di non aver avuto conoscenza della sentenza tributaria presupposta. In Cassazione il ricorrente ha denunciato omessa e/o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 7 L. 212/2000, contestando la statuizione sulla regolarità della notifica degli atti presupposti e la conseguente definitività della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la censura, osservando che la questione della notifica dell'atto prodromico era già nel thema decidendum e che si era formato giudicato interno sull'ammissibilità del motivo in appello, poiché l'Ufficio non aveva impugnato la decisione di merito sul punto. Nel merito, la Corte ha affermato che, per crediti tributari sorti prima del fallimento, l'avviso di accertamento deve essere notificato non solo al curatore ma anche al fallito; in difetto, l'atto impositivo è inefficace nei confronti del fallito e l'atto consequenziale notificato al solo contribuente è nullo. Ha inoltre escluso che il giudicato formatosi nel giudizio promosso dal curatore contro l'avviso possa estendersi al fallito, per i limiti soggettivi dell'art. 2909 c.c. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto l'originario ricorso del contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate e la società di riscossione, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non fonda su di esso la decisione, ma valuta la censura nel complesso.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi nel giudizio promosso dal curatore non si estende al fallito che non sia stato parte di quel giudizio, per i limiti soggettivi del giudicato.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle garanzie del contribuente nella sequenza procedimentale degli atti impositivi.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente al contribuente di impugnare solo l'atto consequenziale deducendo il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine per ricorrere decorre dalla piena conoscenza dell'atto, che deve essere provata dall'Amministrazione.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Quando il credito tributario ha presupposti anteriori alla dichiarazione di fallimento, l'avviso di accertamento deve essere notificato sia al curatore sia al fallito; la notifica al solo curatore non rende definitivo l'atto nei confronti del fallito.
  • L'omessa notifica dell'atto presupposto determina l'inefficacia della pretesa tributaria nei confronti del destinatario non raggiunto dalla notifica e comporta la nullità dell'atto consequenziale impugnato.
  • Il contribuente può impugnare direttamente la cartella di pagamento deducendo il vizio dell'omessa notifica dell'avviso presupposto, senza dover necessariamente impugnare anche quest'ultimo.
  • L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare il momento in cui l'atto è pervenuto a conoscenza del contribuente, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
  • Il giudicato formatosi nel giudizio promosso dal curatore fallimentare non si estende al fallito che non abbia partecipato a quel giudizio, restando fermo il limite soggettivo dell'art. 2909 c.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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