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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00823/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di annullamento in autotutela relative a cartelle di pagamento per tributi degli anni 1998 e 1999, presentate a due Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti, ma la CTR del Lazio, su appello delle Uffici, aveva accolto gli appelli riuniti. In cassazione il ricorrente ha articolato otto motivi: 1) nullità del giudizio per asserita mancata partecipazione di una Direzione provinciale e per mancata integrazione del contraddittorio in una pretesa causa inscindibile; 2) violazione del giudicato interno e dell'art. 2909 c.c.; 3) violazione delle norme sul processo tributario per avere ritenuto non impugnabile il silenzio-rifiuto su autotutela; 4) tardività dei ricorsi se qualificati come impugnazione dell'estratto di ruolo; 5) ultrapetizione per avere la CTR affrontato questioni non dedotte; 6) motivazione apparente e incomprensibile; 7) omesso esame del fatto estintivo costituito dalla prescrizione; 8) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla disponibilità del materiale probatorio per avere la CTR utilizzato prove tratte da altro giudizio. La Corte ha ritenuto tutti i motivi non fondati o inammissibili: le doglianze contro la non impugnabilità del silenzio-rifiuto erano inammissibili perché la CTR aveva deciso in conformità alla giurisprudenza consolidata; le censure sull'estratto di ruolo erano carenti di interesse alla luce della sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite; le censure sulla prescrizione erano inammissibili in via derivata. Il ricorso è stato quindi dichiarato integralmente inammissibile, con condanna del contribuente alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso del contribuente. Ha ritenuto inammissibili, per mancanza di collegamento con la ratio decidendi o per carenza d'interesse, le doglianze sulla pretesa nullità del giudizio, sul giudicato, sulla impugnabilità del silenzio-rifiuto in autotutela, sull'estratto di ruolo, sulla prescrizione e sull'uso di prove tratte da altro giudizio. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 5.880,00 oltre spese prenotate a debito, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità ed errori processuali, ma le censure sono ritenute inammissibili o infondate.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Le censure sulla non impugnabilità del silenzio-rifiuto sono dichiarate inammissibili perché la CTR ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e al diritto vivente.

  • artt. 16, 20, 27 e 52 d.lgs. n. 546/1992

    Sono evocati dal ricorrente per sostenere vizi del contraddittorio nel processo tributario, ma la Corte esclude che la fattispecie integri una mancata partecipazione necessaria di una parte.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio; la censura è ritenuta non pertinente rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dedotto giudicato interno; la censura è respinta per inammissibilità.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno e all'effetto devolutivo dell'appello; il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato quale fondamento dell'efficacia del giudicato, ma la Corte non ravvisa la violazione denunciata.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'impugnabilità del silenzio-rifiuto; la Corte richiama invece la giurisprudenza conforme che esclude l'autonoma impugnabilità del diniego di autotutela.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Evocato in relazione alla tempestività dei ricorsi, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione; la Corte non ravvisa il vizio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare l'uso delle prove e l'onere probatorio; la censura è respinta in quanto inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla disponibilità e valutazione delle prove; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per i poteri istruttori del giudice tributario; la censura è respinta.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato più volte per motivazione, giusto processo e oneri motivazionali; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la denuncia di motivazione apparente; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione nel processo tributario; il motivo è respinto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 228/2012

    Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • Corte cost. n. 181/2017

    Richiamata per affermare la conformità a Costituzione della disciplina e della giurisprudenza sulla non impugnabilità del diniego di autotutela.

  • Cass. SS.UU. n. 26283/2022

    Richiamata come sopravvenuta decisione rilevante in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo e di interesse ad agire.

  • Cass. Sez. 6-3, ord. n. 19989/2017

    Richiamata per il principio secondo cui il motivo di ricorso deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, oppure che si risolva in una critica astratta non riferita alle statuizioni effettivamente rese dal giudice di merito.
  • Il contribuente non ha interesse a dolersi della mancata declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'Ufficio o di vizi che riguardino la posizione processuale della controparte, quando tali vizi siano eventualmente pregiudizievoli per l'Ufficio stesso.
  • La domanda di annullamento in autotutela non apre di regola un autonomo e generalizzato sindacato giurisdizionale sul silenzio-rifiuto, quando la decisione di merito si inserisca nel quadro della giurisprudenza consolidata che esclude l'impugnabilità del diniego di autotutela.
  • Le censure dirette contro una eventuale qualificazione dell'azione come impugnazione dell'estratto di ruolo possono risultare prive di interesse ove, per effetto della successiva giurisprudenza di legittimità, venga meno la concreta utilità della doglianza.
  • Le doglianze sul vizio di motivazione e sulla valutazione delle prove non sono scrutinabili se non si traducono in un effettivo errore processuale o in un'omissione decisiva, ma mirano soltanto a una rivalutazione del merito.
  • In sede tributaria il giudice può utilizzare atti e documenti già acquisiti in altro giudizio nei limiti del contraddittorio e del materiale ritualmente esaminabile, non potendo il ricorso trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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