Sentenza del 07/09/2018 n. 21816 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo al 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate contestava l'emissione di fatture soggettivamente inesistenti e recuperava una maggiore imposta di 14.417.472 euro, comprensiva di un credito non spettante di 1.075.528 euro, irrogando sanzioni per 18.021.840 euro oltre agli interessi. La CTR aveva dichiarato nullo l'avviso per violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ritenendo non adeguatamente giustificata l'emissione dell'atto prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione. L'Agenzia ha sostenuto che la contribuente non aveva originariamente dedotto tale violazione, che la CTP aveva comunque già esaminato la questione e che la relativa statuizione non era stata impugnata, con conseguente formazione del giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia e ha accolto i primi due motivi. Ha stabilito che la CTR non poteva esaminare d'ufficio la validità dell'avviso per violazione dell'art. 12, comma 7, poiché la questione era già stata esaminata dalla CTP e la relativa decisione non era stata impugnata dalla contribuente, essendosi quindi formato il giudicato interno. Il terzo motivo, relativo alla corretta interpretazione dell'obbligo di motivare l'urgenza, è stato dichiarato inammissibile perché riproponibile davanti al giudice del rinvio. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo, in diversa composizione, per esaminare il merito della pretesa fiscale e liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Il contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
La norma impone, in via generale, di attendere sessanta giorni dalla consegna del processo verbale prima di emettere l'accertamento, salvo particolare e motivata urgenza. Tuttavia, nel caso concreto, la questione non poteva essere riesaminata dalla CTR perché era già stata definita dalla CTP senza essere stata validamente impugnata.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Il giudice incorre in ultrapetizione quando decide su una questione non proposta dalle parti. La Cassazione ha ritenuto che la contribuente non avesse contestato in primo grado la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.
Una statuizione non impugnata diventa vincolante nei successivi gradi del giudizio e non può essere riesaminata, neppure d'ufficio.
Codice di procedura civile, art. 324
Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione.
La mancata impugnazione di uno specifico capo della sentenza determina il giudicato interno su quel capo.
Codice di procedura civile, art. 327
Salvo quanto previsto dall'articolo 161, secondo comma, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il termine lungo semestrale introdotto dalla riforma del 2009 si applica ai giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore. Per i giudizi anteriori continua ad applicarsi il precedente termine.
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'atto tributario deve indicare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, comprese, quando necessario, le ragioni dell'urgenza che giustificano l'emissione anticipata dell'accertamento.
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.
La motivazione deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione amministrativa.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49
La norma disciplina le impugnazioni nel processo tributario e consente l'applicazione delle regole processuali relative ai giudizi di impugnazione, inclusi gli effetti del giudicato interno.
Massime di principio
- La rilevabilità d'ufficio di una questione non consente al giudice di riesaminare una questione già decisa in un grado precedente e non impugnata: su di essa si forma il giudicato interno.
- Nel processo tributario è essenziale contestare tempestivamente e in modo specifico tutti i vizi dell'avviso di accertamento, inclusa l'eventuale violazione del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
- Se il giudice di primo grado decide su una questione non dedotta, la parte interessata deve impugnare espressamente quel capo; in caso contrario, la statuizione può diventare definitiva e impedire ogni successivo esame.
- L'emissione dell'accertamento prima del decorso dei sessanta giorni è eccezionalmente ammessa solo in presenza di particolare urgenza, che deve essere effettiva e adeguatamente motivata nell'atto.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la fondatezza della pretesa fiscale: il giudice del rinvio deve riesaminare il merito, tenendo conto dei principi stabiliti dalla Cassazione.
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