Sentenza del 07/09/2018 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
IMU - Pagamento integrale e incondizionato della pretesa tributaria - Acquiescenza - Inammissibilità della successiva impugnazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la pretesa IMU, nonostante avesse provveduto al pagamento integrale e incondizionato dell’importo richiesto. La questione riguardava se tale pagamento fosse compatibile con una successiva impugnazione giudiziale dell’atto o della pretesa tributaria.
La decisione
La successiva impugnazione è stata ritenuta inammissibile. Il pagamento integrale e incondizionato è stato interpretato come acquiescenza, cioè come accettazione delle determinazioni dell’Ufficio e della fondatezza della pretesa tributaria. Secondo il principio affermato, l’assolvimento spontaneo dell’obbligazione fiscale è ontologicamente incompatibile con la contemporanea volontà di contestarla in giudizio, salvo che il pagamento sia stato eseguito con riserva o per evitare conseguenze pregiudizievoli.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)
La normativa IMU costituisce il presupposto sostanziale della pretesa tributaria, ma nel testo fornito non sono indicati specifici articoli o disposizioni.
Principio dell’acquiescenza alla pretesa tributaria
Il pagamento incondizionato della pretesa tributaria costituisce accettazione da parte del contribuente delle determinazioni dell’Ufficio e della fondatezza delle sue pretese.
Il pagamento integrale e non accompagnato da riserve manifesta l’accettazione della pretesa fiscale e rende, di regola, inammissibile una successiva contestazione giudiziale della medesima pretesa.
Massime di principio
- Il pagamento integrale e spontaneo di un tributo può essere considerato acquiescenza e precludere una successiva impugnazione della pretesa.
- Chi intende contestare un atto tributario dovrebbe evitare il pagamento non riservato oppure indicare espressamente, ove giuridicamente possibile, che il pagamento è effettuato con riserva di ripetizione e senza accettazione della pretesa.
- Il solo pagamento non determina necessariamente l’acquiescenza in ogni situazione: occorre verificare se sia stato imposto dalla legge, eseguito provvisoriamente, effettuato per evitare sanzioni o accompagnato da una chiara riserva.
- Prima di pagare una pretesa fiscale potenzialmente contestabile è opportuno valutare termini, modalità di impugnazione ed effetti del pagamento, poiché il pagamento integrale e incondizionato può impedire l’accesso al giudizio.
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