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Sentenza

Sentenza del 07/09/2018 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

IMU - Pagamento integrale e incondizionato della pretesa tributaria - Acquiescenza - Inammissibilità della successiva impugnazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la pretesa IMU, nonostante avesse provveduto al pagamento integrale e incondizionato dell’importo richiesto. La questione riguardava se tale pagamento fosse compatibile con una successiva impugnazione giudiziale dell’atto o della pretesa tributaria.

La decisione

La successiva impugnazione è stata ritenuta inammissibile. Il pagamento integrale e incondizionato è stato interpretato come acquiescenza, cioè come accettazione delle determinazioni dell’Ufficio e della fondatezza della pretesa tributaria. Secondo il principio affermato, l’assolvimento spontaneo dell’obbligazione fiscale è ontologicamente incompatibile con la contemporanea volontà di contestarla in giudizio, salvo che il pagamento sia stato eseguito con riserva o per evitare conseguenze pregiudizievoli.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)

    La normativa IMU costituisce il presupposto sostanziale della pretesa tributaria, ma nel testo fornito non sono indicati specifici articoli o disposizioni.

  • Principio dell’acquiescenza alla pretesa tributaria

    Il pagamento incondizionato della pretesa tributaria costituisce accettazione da parte del contribuente delle determinazioni dell’Ufficio e della fondatezza delle sue pretese.

    Il pagamento integrale e non accompagnato da riserve manifesta l’accettazione della pretesa fiscale e rende, di regola, inammissibile una successiva contestazione giudiziale della medesima pretesa.

Massime di principio

  • Il pagamento integrale e spontaneo di un tributo può essere considerato acquiescenza e precludere una successiva impugnazione della pretesa.
  • Chi intende contestare un atto tributario dovrebbe evitare il pagamento non riservato oppure indicare espressamente, ove giuridicamente possibile, che il pagamento è effettuato con riserva di ripetizione e senza accettazione della pretesa.
  • Il solo pagamento non determina necessariamente l’acquiescenza in ogni situazione: occorre verificare se sia stato imposto dalla legge, eseguito provvisoriamente, effettuato per evitare sanzioni o accompagnato da una chiara riserva.
  • Prima di pagare una pretesa fiscale potenzialmente contestabile è opportuno valutare termini, modalità di impugnazione ed effetti del pagamento, poiché il pagamento integrale e incondizionato può impedire l’accesso al giudizio.

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