Sentenza del 07/09/2018 n. 45 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Accertamento fiscale.- Cancellazione della società dal Registro delle Imprese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza stabilisce che il differimento quinquennale si applica esclusivamente quando la richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese è stata presentata durante la vigenza del D.Lgs. 175/2014 o successivamente. Non può quindi essere applicato retroattivamente alle cancellazioni richieste prima dell'entrata in vigore della disciplina.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione temporale dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione della società conseguenti alla cancellazione dal Registro delle Imprese, ai fini dell'accertamento fiscale. La questione è se tale differimento possa applicarsi anche alle società cancellate prima dell'entrata in vigore della norma.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina, di regola, l'estinzione della società.
La cancellazione produce l'estinzione della società, salvo il differimento speciale previsto dalla normativa successiva.
Art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014
Gli effetti dell'estinzione della società, ai fini degli effetti tributari, si producono trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese.
La disposizione introduce un differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione esclusivamente per le richieste di cancellazione presentate durante la sua vigenza o successivamente; la norma non ha efficacia retroattiva.
Massime di principio
- Per stabilire se il differimento quinquennale è applicabile, occorre verificare la data di presentazione della richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, non soltanto la data dell'accertamento fiscale.
- La disciplina dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 non si applica alle società cancellate sulla base di richieste presentate prima della sua entrata in vigore.
- In presenza di una cancellazione successiva o effettuata durante la vigenza della norma, l'Amministrazione finanziaria può considerare la società esistente ai fini tributari per i cinque anni successivi alla richiesta.
- Il differimento riguarda gli effetti fiscali dell'estinzione e non implica necessariamente la generale reviviscenza della società nei rapporti civilistici.
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