Cassazione Civile, Ordinanza n. 10462/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di rimborso spese relativa alla potatura di olivi e alberi da frutto eseguita su terreni caduti in successione tra due fratelli. L’attore sosteneva di avere diritto al rimborso delle somme anticipate per tali lavori; il convenuto contestava che egli avesse un titolo per intervenire sui terreni e chiedeva il rigetto della domanda. Dopo il rigetto in primo grado e la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione dell’art. 327 c.p.c., in relazione alle disposizioni emergenziali Covid-19 e alla sospensione dei termini processuali, assumendo che il giudice d’appello avesse erroneamente ritenuto tardivo il gravame senza computare la sospensione dei termini di impugnazione nel periodo 9 marzo 2020-11 maggio 2020. Successivamente, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso, perché ha preso atto della rinuncia intervenuta da parte del ricorrente. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Non ha regolato le spese, poiché l’intimato non si è costituito. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in conseguenza della rinuncia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indica il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
È la norma evocata per contestare la declaratoria di tardività dell’appello, in relazione al termine lungo di impugnazione.
art. 83, secondo comma, d.l. n. 18/2020
Richiamato come disposizione emergenziale rilevante ai fini della sospensione dei termini processuali per Covid-19.
Richiamato come ulteriore norma emergenziale relativa alla sospensione dei termini.
Legge di conversione del d.l. n. 18/2020, richiamata per il quadro emergenziale.
Legge di conversione del d.l. n. 23/2020, richiamata per il quadro emergenziale.
Richiamato per il regime di sospensione dei termini processuali.
art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.
Richiamato in relazione al computo e alla sospensione dei termini processuali.
Fondano la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude che, per effetto della rinuncia, sorga l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio di legittimità quando sia validamente proposta e depositata, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si provvede alla regolazione delle spese se la parte intimata non si è costituita.
- La rinuncia al ricorso esclude l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
- Le disposizioni emergenziali sulla sospensione dei termini di impugnazione possono incidere sul calcolo del termine lungo ex art. 327 c.p.c., ma nel caso concreto la Corte non ha affrontato il merito della questione per intervenuta rinuncia.
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