Cassazione Civile, Sentenza n. 34571/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo a sanzioni per omessa dichiarazione nel quadro RW (anno 2004) per investimenti e rapporti in paesi a fiscalità privilegiata. Questioni svolte: presunta retroattività della presunzione di cui all'art.12 d.l. 1/7/2009 n.78; onere della prova e sufficienza degli elementi probatori (art.2697 c.c.); carenza o contraddittorietà della motivazione dell'atto impositivo; mancata pronuncia sul principio del favor rei e sull'applicazione della norma sanzionatoria più favorevole (art.3 d.lgs. 472/1997 e art.9 l.97/2013); mancata pronuncia sul cumulo giuridico delle sanzioni (art.12 d.lgs.472/1997); invocata non punibilità per errore incolpevole e incertezza normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi relativi alla retroattività della presunzione (primo), alla valutazione probatoria e all'onere della prova (secondo), alla motivazione dell'atto impositivo (terzo) e alla declaratoria di nullità per incertezza normativa/errore incolpevole (sesto). Ha invece ritenuto fondati i motivi quarto e quinto, constatando che la sentenza d'appello non si è pronunciata sull'applicazione della norma sanzionatoria più favorevole (art.9 l.97/2013) né sul cumulo giuridico delle sanzioni (art.12 d.lgs.472/1997). Pertanto la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a questi profili e ha rinviato alla CTR di secondo grado per nuovo esame e per provvedere anche sulle spese di giudizio. Il Procuratore generale aveva chiesto accoglimento parziale del ricorso.
Norme richiamate
art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.l. 1/07/2009 n. 78
La presunzione di cui al comma 2 è stata interpretata dalla Corte come norma di natura sostanziale e dunque non retroattiva; i commi 2-bis e 2-ter relativi al raddoppio dei termini hanno natura procedurale e possono trovare applicazione anche ratione temporis, e il raddoppio dei termini si estende anche agli accertamenti fondati su presunzioni semplici gravi e precise.
art. 3 e 10, l. 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamati in relazione al diritto di difesa e al divieto di retroattività che potrebbe comprometterne l'effettività; la Corte ha usato tali principi per valutare la natura della presunzione normativa.
Riferimento all'onere della prova: la Corte ricorda che in Cassazione non è consentita la rinnovazione della valutazione concreta degli elementi di fatto già apprezzati in sede di merito; si può discutere la regola di ripartizione dell'onere ma non rivalutare i fatti.
Richiamato in relazione alla motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto che le doglianze generiche sulla motivazione senza specifici profili non fossero sufficienti per inficiare la decisione d'appello.
Il vizio consistente nell'omessa pronuncia su questioni sollevate (es. applicazione della norma più favorevole e cumulo giuridico) è idoneo a determinare la cassazione della sentenza quando l'omissione riguarda punti decisivi per la pronuncia.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Principio dell'applicazione della norma penale o sanzionatoria più favorevole; la Corte ha ritenuto dovesse essere espressamente valutato dalla CTR alla luce della più favorevole disciplina intervenuta (art.9 l.97/2013).
Norma che ha ridotto le soglie di sanzione per l'omessa compilazione della Sezione II del quadro RW (minimo 3% e massimo 15%): indicata dal ricorrente come norma più favorevole che la CTR non ha valutato.
Principio del cumulo giuridico delle sanzioni per violazioni della stessa indole: la mancata pronuncia su questo punto è stata ritenuta censurabile e motivo di cassazione con rinvio.
Riferimento alla non punibilità dell'errore incolpevole: la Corte ha stabilito che per invocare tale causa è necessario indicare specifici fatti indizianti l'esistenza dell'errore; non risultano elementi concreti portati dal ricorrente.
art. 5 d.l. n. 167/1990 e art. 20 d.lgs. n. 472/1997
Richiamati nella discussione sui termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni RW: la giurisprudenza consente di individuare il termine più ampio previsto per l'accertamento del tributo, tenuto conto del raddoppio dei termini previsto dalla normativa speciale.
Massime di principio
- La presunzione legale di cui all'art.12, comma 2, d.l. 78/2009 è di natura sostanziale e non si applica retroattivamente; tuttavia la prova dell'esistenza di redditi occultati all'estero può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, e talvolta un unico elemento grave e preciso può essere sufficiente.
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dai commi 2-bis e 2-ter ha natura procedurale e può applicarsi anche a fattispecie anteriori, nonché vale anche quando l'Ufficio utilizza presunzioni semplici anziché la presunzione legale.
- In Cassazione non è consentito riesaminare il materiale probatorio nella sua concretezza: la censura sui fatti deve essere espressa come vizio di diritto o omissione motivazionale, non come mera rivalutazione degli elementi di fatto.
- Se il giudice d'appello omette di pronunciarsi su questioni decisive sollevate dalle parti (per esempio applicazione della norma sanzionatoria più favorevole o cumulo giuridico), tale omissione può determinare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- Le doglianze generiche sulla carenza di motivazione dell'atto impositivo sono inammissibili se non specificamente puntuali; per far valere la nullità o l'insufficienza della motivazione occorre indicare profili concreti di contraddittorietà o lacunosità.
- Per far valere l'errore incolpevole o l'incertezza normativa occorre indicare fatti-indice precisi che dimostrino l'impossibilità di individuare con certezza la norma applicabile; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34389/2022 del 23/11/2022
- Sentenza civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34412/2022 del 23/11/2022
- Sentenza civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34457/2022 del 23/11/2022
- Sentenza civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34464/2022 del 23/11/2022
- Sentenza civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34476/2022 del 23/11/2022
- Sentenza civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34499/2022 del 23/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →