Cassazione Civile, Sentenza n. 34499/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata che aveva incluso nella stima diretta per la determinazione della rendita catastale del parco eolico la torre eolica, considerandola una "costruzione" per solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo. La ricorrente deduce che, ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, la torre è parte impiantistica funzionale al processo produttivo e quindi esclusa dalla stima catastale (macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti sono esclusi dalla stima diretta). Inoltre contestava la motivazione e l'omesso esame di specifiche censure relative a voci di computo quali valore del terreno, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione L. n. 208/2015, art. 1, c. 21), ritenendo che il giudice del gravame non abbia adeguatamente valutato l'elemento essenziale cioè la specifica funzionalità della torre al processo di aerogenerazione. Ha rigettato i restanti motivi di ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio espresso: la torre potrà essere esclusa dalla stima diretta se accertata la sua funzionalità al processo produttivo (e non è rilevante solo la sua stabilità o ancoraggio al suolo). La CTR dovrà riesaminare anche le questioni rimaste pendenti in conformità al principio di diritto indicato.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma opera per esclusione: tutto ciò che è strumentale e funzionale al processo produttivo (macchinari, impianti, congegni) deve essere sottratto alla stima diretta per la rendita catastale anche se strutturalmente connesso al suolo; la rilevanza è la funzionalità produttiva e non il mero ancoraggio o consistenza fisica.
D.P.R. 23 maggio 1949, n. 1142, art. 28, comma 2
Richiamato quale base giuridica del metodo di stima adottato dall'amministrazione (costo di ricostruzione).
Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012
Fornisce criteri tecnico-estimativi per la determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale; richiamata come riferimento tecnico dall'amministrazione, ma la sua applicazione deve conciliarsi con la disciplina normativa sovrastante (L. 208/2015).
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244
Normativa che ha legislativamente riconosciuto o richiamato orientamenti tecnici in materia catastale (la circolare 2012 è stata richiamata nel quadro normativo che ha preceduto la L. 208/2015).
Disposizioni amministrative dell'Agenzia delle Entrate (es. circolare 1 febbraio 2016 n. 2/E; nota Direzione Centrale Catasto 27 aprile 2016 n. 60244; circolare 13 giugno 2016 n. 27/E)
La prassi amministrativa ha inteso includere le torri e strutture di sostegno tra le 'costruzioni' da valutare in stima diretta, sulla base di caratteristiche di solidità e immobilizzazione; la Corte però richiama che tale prassi non può prevalere sulla valutazione della funzionalità al processo produttivo prevista dalla L. 208/2015.
Normativa catastale e principi richiamati (R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 4; D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3)
Richiamano nozioni di 'immobile urbano' e 'unità immobiliare' e il concetto di costruzione stabile connessa al suolo, ma la portata di tali definizioni deve essere letta insieme alla norma speciale (L. 208/2015) che esclude gli elementi impiantistici funzionali.
Massime di principio
- Il criterio decisivo è la funzionalità produttiva: per escludere un elemento dalla stima catastale come 'impianto' occorre dimostrare che esso è strumentale e funzionale al processo produttivo e non rileva soltanto la sua consistenza fisica o l'ancoraggio al suolo.
- La distinzione tra 'costruzione' e 'impianto' si valuta caso per caso sulla base di elementi tecnici (progetto, ruolo funzionale, autonomia operativa, incidenza sulla produzione). Il giudice del merito deve accertare e motivare la specifica funzionalità della singola componente.
- La prassi amministrativa (circolari) può guidare la stima, ma non prevale sulla norma legislativa: se la circolare include strutture come 'costruzioni', il giudice deve comunque verificare la conformità di tale interpretazione con l'art. 1, c. 21, L. n. 208/2015.
- In controversie analoghe è utile produrre documentazione tecnica precisa (progetti, specifiche costruttive, relazioni tecniche che spieghino il ruolo funzionale della torre nell'aerogeneratore) perché l'accertamento della funzionalità è probatorio e decisivo.
- Il giudice d'appello deve motivare puntualmente la valutazione su elementi costitutivi della rendita (terreno, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore); l'omesso o insufficiente esame può portare a cassazione e rinvio per nuovo esame.
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