Cassazione Civile, Sentenza n. 34457/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gioacchino Cimino impugnava il decreto del Tribunale di Palermo (17.3.2020) che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del giudice delegato che aveva rifiutato la sospensione/revoca dell'aggiudicazione dei lotti n. 3, 4, 5 e 7, denunciando: (i) prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore al "prezzo giusto"; (ii) disparità di trattamento rispetto ad altri potenziali acquirenti; (iii) illegittima condanna alle spese a favore del curatore, che si era difeso personalmente senza patrocinio di avvocato. Carmelo e Angelo Carollo impugnavano separatamente il decreto del 18.5.2020 che aveva rigettato il loro reclamo sulle istanze d'acquisto dei lotti n. 2, 6 e 7, deducendo di aver versato acconti al fallito (Salvatore Cimino) e chiedendo che tali somme venissero computate in detrazione dal prezzo; lamentavano inoltre omissione di produzione documentale da parte della curatela e contestavano la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha respinto i principali motivi di merito di Gioacchino Cimino (nessuna prova di interferenze illecite, c.t.u. e riduzioni percentuali ritenute congrue; lo scarto rispetto al valore di stima non era tale da configurare "prezzo notevolmente inferiore"), ma ha accolto parzialmente il terzo motivo relativo alle spese: ha cassato il decreto del Tribunale del 17.3.2020 nella parte in cui aveva condannato Cimino a rimborsare le spese anche in favore del curatore che si era difeso personalmente (senza patrocinio), eliminando quella condanna e disponendo la compensazione integrale delle spese di cassazione tra Cimino e il curatore. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso di Carmelo e Angelo Carollo (i loro reclami erano su posizioni meramente interessate, con prove insufficienti degli acconti e la questione rientrava nella discrezionalità gestionale del curatore); i Carollo sono condannati in solido a rimborsare al curatore le spese del giudizio di legittimità (liquidate in totale in euro 4.200,00). Inoltre la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. sulla parte cassata.
Norme richiamate
il giudice che procede può sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto
Parametro storico cui fare riferimento ratione temporis: il potere di sospendere la vendita sussiste ma la determinazione del "prezzo giusto" è affidata al prudente apprezzamento del giudice; non esiste un criterio quantitativo rigido
art. 586 cod. proc. civ. (richiamo al testo vigente dell'art. 108 l.fall.)
il giudice delegato (...) può (...) impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato
Il parametro delle "condizioni di mercato" può essere considerato ma non impone retroattiva applicazione della riforma; serve come criterio ausiliario per verificare il "giusto prezzo"
Norma che prevede l'istituto dell'"offerta minima efficace" e la possibilità di riduzione del prezzo base (es. ribasso del 25% per offerta minima efficace); la Corte ha ritenuto legittima la correlazione tra tale meccanismo e la congruità del prezzo d'asta
art. 568 cod. proc. civ. (2° co.)
Richiamata come parametro giustificativo dell'ulteriore riduzione applicata nella stima per tenere conto della mancanza di garanzie del venditore nella vendita forzata
Norma sulle spese processuali: la condanna alle spese ha fondamento nel fatto che la parte vittoriosa abbia sostenuto attività processuale; non può esservi condanna a favore del contumace che non ha svolto attività processuale (giurisprudenza citata)
il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto
Attribuisce al curatore un potere discrezionale ("può", non "deve") nella valutazione della convenienza di sospendere la vendita in presenza di offerta migliorativa; decisione non sindacabile se basata su motivazioni non manifestamente illogiche
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione (n. 3, n. 5 ecc.): disciplina i mezzi di impugnazione per cassazione e i vizi denunciabili (violazione di legge, omessa motivazione, ecc.)
art. 384 cod. proc. civ. (2° co.)
Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito; applicata per eliminare la condanna alle spese a favore del curatore
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'esonero del contributo aggiuntivo per Cimino in ragione del parziale accoglimento; ha altresì rilevato l'eventuale obbligo solidale dei Carollo al versamento, se dovuto
Massime di principio
- In procedura concorsuale la verifica del "prezzo giusto" per una vendita esecutiva si basa su valutazioni di merito (c.t.u., riduzioni per vendita forzata, condizioni di mercato) e non esiste una soglia quantitativa fissa: una differenza percentuale rispetto al valore di mercato non implica automaticamente l'annullamento dell'aggiudicazione
- La riduzione del valore di stima per tenere conto della minor valore di una vendita forzata (es. 15%) e l'applicazione del meccanismo dell'"offerta minima efficace" (ribasso del 25%) sono criteri legittimi e possono giustificare lo scostamento tra valore di mercato e prezzo d'aggiudicazione
- Per ottenere la sospensione o revoca di una aggiudicazione dopo l'aggiudicazione occorrono elementi concreti: fatti nuovi, interferenze illecite nella procedura, dolo nella stima o elementi non conoscibili dalle altre parti prima dell'aggiudicazione; mere argomentazioni ipotetiche o generiche non sono sufficienti
- Il curatore della procedura concorsuale che agisce in giudizio deve avvalersi dell'assistenza di un avvocato; la condanna alle spese processuali non può essere pronunciata a favore della parte che non ha svolto attività processuale effettiva (contumacia o difesa personale), salvo casi diversi
- L'offerta migliorativa superiore al 10% prevista dall'art. 107 L.F. attribuisce al curatore un potere discrezionale: l'accoglimento dell'offerta dipende anche da valutazioni gestorie e di opportunità (es. rapida chiusura della procedura) e non da un mero calcolo aritmetico
- In contestazioni circa versamenti/acconti a favore del fallito è decisivo il valore probatorio: strumenti bancari e rendicontazioni della curatela sono fondamentali; dichiarazioni di terzi o quietanze non intestate al curatore possono risultare insufficienti
- Le impugnazioni che investono decisioni del giudice delegato su scelte gestorie della curatela (non su diritti soggettivi definitivi) possono risultare inammissibili perché prive dei caratteri di "definitività" e "decisorietà" necessari per il sindacato in cassazione
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