Cassazione Civile, Sentenza n. 34476/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ciprietti ha impugnato la sentenza di merito che aveva rigettato il suo reclamo contro la pronuncia del Commissario per gli usi civici che aveva dichiarato la demanialità civica del terreno (foglio 10, particella 890 del Comune di Elice), ordinandone la reintegra in favore del Comune e dichiarando la qualitas soli del suolo tale da rendere nulli gli atti esecutivi sul fabbricato ivi insistente. Tra le censure principali: violazione dell'art. 100 c.p.c. per aver riconosciuto a Ciavattella un interesse ad agire basato sul vantaggio derivante dalla sottrazione del fabbricato al pignoramento (nonostante la reintegra a favore del Comune), e questioni sulla decadenza ex art. 3 legge n. 1766 (1926/1927) e sulla configurabilità di una sdemanializzazione di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha ritenuto che la Corte d'appello abbia erroneamente fondato l'interesse di Ciavattella sul vantaggio personale derivante dalla sottrazione del bene dal pignoramento. La Corte ha affermato il principio secondo cui il singolo non può invocare l'uso civico per sottrarre al pignoramento un bene che egli utilizza in modo incompatibile con l'esercizio collettivo degli usi civici. Perciò la sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto; la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma di corretto esercizio dell'azione; la Corte ha ritenuto violata la ratio di tale norma nella parte in cui la Corte d'appello ha attribuito al singolo un interesse fondato su un vantaggio personale derivante dalla sottrazione del bene dal pignoramento.
art. 360-bis c.p.c.
Richiamato dall'intimato quale possibile motivo di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto la questione superata dall'accoglimento del primo motivo.
legge n. 1766 del 1926 (art. 3)
Richiamata in relazione all'eccezione di decadenza dall'azione di accertamento degli usi civici. La Corte d'appello aveva ritenuto non applicabile l'art. 3 trattandosi di usi esercitati su terreni demaniali comunali; la Cassazione ha assorbito la questione rinviando la decisione alla Corte d'appello.
Principio dell'accessione invertita (giurisprudenziale)
Citato dalla Corte d'appello come argomento a favore dell'interesse del singolo; la Cassazione ha ritenuto però che non possa giustificare il riconoscimento di interesse personale per sottrarre al pignoramento un bene utilizzato in modo incompatibile con l'uso collettivo.
Cass. n. 387/1974
Richiamata per il principio che, in materia di usi civici, il Comune e (normalmente) i singoli membri della collettività possono agire per la tutela degli usi; conferma che anche il singolo appartenente alla collettività può intervenire, ma la Corte precisa i limiti quando l'interesse è mero vantaggio personale.
Cass. n. 19792/2011
Citata dalla Corte d'appello in ordine alla vietata circolazione dei beni soggetti ad usi civici; la Cassazione osserva che la questione posta nel caso concreto è più limitata e riguarda l'uso dell'istituto per sottrarre un bene al pignoramento da parte del privato utilizzatore.
Cass. n. 21750/2016
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare l'ammissibilità e l'autosufficienza delle censure nel ricorso di legittimità.
Massime di principio
- Il singolo privato che utilizza un bene soggetto a usi civici non può invocare tale qualità al solo fine di sottrarre il bene a espropriazioni o pignoramenti se l'uso che ne fa è incompatibile con l'esercizio collettivo degli usi civici.
- La legittimazione attiva principale per accertare la demanialità civica spetta al Comune (proprietario/demanio), ma non è escluso che un cittadino appartenente alla collettività possa agire; tuttavia il suo interesse deve essere inteso come interesse collettivo o derivante dalla sua qualità di membro della comunità, non come vantaggio personale.
- Se la Corte di merito fonda l'interesse del singolo su un vantaggio personale (es. sottrazione al pignoramento) la decisione può essere cassata per violazione dei principi sull'interesse ad agire.
- Le eccezioni procedurali (es. decadenza ex art. 3 legge n.1766) e le questioni sulla sdemanializzazione di fatto vanno esaminate solo dopo aver correttamente valutato la legittimazione e l'interesse delle parti; un errore su questo punto può assorbire le successive questioni.
- Nei casi relativi agli usi civici è opportuno verificare preliminarmente se l'utilizzo del bene da parte del privato è compatibile con l'uso collettivo; se risulta invece esclusivo o incompatibile, il privato perde la pertinente tutela contro atti esecutivi promossi dai suoi creditori.
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