Cassazione Civile, Sentenza n. 34464/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata relativa a un avviso di accertamento catastale emesso in rettifica di una dichiarazione di variazione DOCFA per un parco eolico. Questione centrale: se la torre eolica debba essere inclusa nella stima diretta per la determinazione della rendita catastale o debba essere esclusa come macchinario/impianto funzionale al processo produttivo ai sensi della legge (L. n. 208/2015, art. 1, c. 21). Altri motivi di impugnazione riguardavano presunte carenze motivazionali e omissioni di pronuncia circa la computabilità e la sproporzione di voci di costo (valore del terreno, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (violazione dell'art. 1, c. 21 della L. n. 208/2015) ritenendo che il giudice del gravame non ha valutato adeguatamente l'elemento essenziale della specifica funzionalità della torre al processo di aerogenerazione. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata in relazione a questo profilo e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto indicato. I restanti motivi sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice del gravame non fosse meramente apparente e che le contestazioni incidentali fossero state comunque implicitamente esaminate e ritenute infondate. La Corte ha altresì disposto che la nuova valutazione in sede di rinvio tenga conto del principio in tema di esclusione dalle componenti catastali degli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come una esclusione per funzionalità: gli elementi impiantistici funzionali al processo produttivo sono sottratti alla stima catastale indipendentemente dal fatto che siano infissi stabilmente al suolo. La verifica centrale è dunque la funzionalità rispetto al processo produttivo, non la solidità o l'ancoraggio materiale.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28, comma 2
Richiamato quale base normativa per il metodo di stima incentrato sul costo di ricostruzione; utilizzato dal giudice del gravame per giustificare il computo delle voci di costo.
Circolare Agenzia del Territorio n. 6 del 30 novembre 2012
Indicata come riferimento tecnico per la determinazione dei singoli elementi di valutazione (valore del lotto, costo delle strutture, impianti fissi, spese tecniche, oneri) e richiamata come parametro normativo dalla successiva legislazione. Tuttavia la Corte sottolinea che la circolare non può prevalere sull'interpretazione della legge che esclude per funzionalità gli impianti.
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244
Norma che ha recepito aspetti della circolare nella disciplina della determinazione della rendita catastale delle unità speciali; citata per inquadrare il precedente quadro regolativo prima della modifica introdotta dalla L. n. 208/2015.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4
Richiamato per la nozione giuridica di immobile urbano e per il quadro normativa catastale entro il quale va interpretata la norma del 2015.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massima e precedenti: es. Cass. n. 20726/2020, n. 25793/2021, n. 25784/2021, n. 1010/2021)
La Corte richiama e conforma il proprio indirizzo giurisprudenziale secondo cui la torre eolica può essere esclusa dalla stima catastale se accertato che è funzionale al processo produttivo; il giudice del merito deve accertare la sussistenza di tale funzionalità, che prevale sulla mera valutazione della stabilità o dell'ancoraggio al suolo.
Massime di principio
- La qualificazione di un elemento come 'immobile' o 'costruzione' non esaurisce la questione: occorre applicare il test della funzionalità produttiva previsto dalla L. n. 208/2015, art. 1, c. 21. Se l'elemento è funzionale al processo produttivo va escluso dalla stima catastale anche se infisso al suolo o dotato di rilevante consistenza volumetrica.
- La distinzione tra 'strumentalità' e 'funzionalità' è decisiva: non basta che un elemento abbia funzione di sostegno; va valutato se esso contribuisce in modo essenziale e attivo al processo produttivo (es. contrasto delle forze del vento, ruolo strutturale nel rendimento della macchina).
- Spetta al giudice del merito accertare, con riferimento agli elementi tecnici e progettuali, se la torre concorra in modo funzionale alla produzione di energia. Tale accertamento richiede motivazione specifica e congrua.
- Le circolari e la prassi amministrativa possono fornire criteri tecnici, ma non possono sovrapporsi o derogare al dato normativo: la legge prevale e l'esclusione opera per rapporto di funzionalità al processo produttivo.
- In caso di rinvio per carenza di valutazione della funzionalità, la Corte di merito dovrà riesaminare la questione alla luce del corretto principio di diritto, valutando anche le singole voci di costo (spese tecniche, oneri finanziari, profitto) e motivando specificamente la loro computabilità e proporzionalità.
- Sul piano processuale, l'omessa pronuncia integra vizio soltanto se manchi completamente l'esame di una censura; una decisione di merito può implicitamente rigettare questioni se la soluzione adottata risulta incompatibile con le pretese della parte.
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